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f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 51)
Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 2008, n. 31.

Art. 16 (Orario delle lezioni)   delibera sentenza

(1)  Nella scuola primaria il monte ore annuale minimo delle lezioni dell'orario di insegnamento obbligatorio è di 850 ore nella prima classe e di 918 ore in tutte le altre classi.

(2)  Nella scuola secondaria di primo grado il monte ore annuale minimo delle lezioni dell'orario di insegnamento obbligatorio è di 960 ore in tutte le classi.

(3)  L'orario delle lezioni delle alunne e degli alunni di cui ai commi 1 e 2 costituisce una prestazione essenziale minima garantita per legge e può essere aumentata dalle indicazioni provinciali nonché, nei limiti delle risorse disponibili, anche dalle istituzioni scolastiche autonome. Si articola sulla base del calendario scolastico vigente e non è comprensivo dell'intervallo della pausa, determinato dall'istituzione scolastica nell'ambito della propria autonomia.

(4)  Le classi strutturate a tempo pieno nella scuola primaria comprendono un monte ore annuale di insegnamento di 1360 ore complessive; le classi strutturate a tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado comprendono un monte ore annuale di insegnamento fino a 1360 ore complessive. I relativi orari includono il tempo dedicato alla mensa, alle pause e all'interscuola. La Giunta provinciale definisce criteri per l'attivazione del tempo pieno e, per le classi strutturate a tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, l'orario minimo, tenendo conto dell'organico complessivo del personale docente determinato dalla Provincia.

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