(1) Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il mese di agosto dell'anno di riferimento.
(2) Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il mese di aprile dell'anno scolastico di riferimento.
(2-bis) Fatto salvo il diritto degli esercenti la responsabilità genitoriale di decidere in merito all’iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico può, anche dopo l’avvenuta iscrizione, prevedere un colloquio obbligatorio di consulenza, se da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale non vi è un supporto linguistico e un accompagnamento nella lingua d'insegnamento. I termini e le modalità del colloquio di consulenza e, se necessario, dei corsi di lingua obbligatori nella lingua d'insegnamento prima dell'inizio delle lezioni sono definiti dalla Giunta provinciale. 29)
(3) 30)