(1) Per ogni alunno e per ogni alunna viene predisposto un curriculum personale digitale, che contiene tutti i dati fondamentali relativi al percorso formativo e alle competenze acquisite.
(2) Di tale curriculum si tiene conto, secondo le disposizioni vigenti, nello svolgimento dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione.
(3) La Giunta provinciale definisce contenuti, criteri e modalità per la realizzazione di una struttura unitaria del curriculum dell’alunna e dell’alunno, garantendo standard minimi di comparabilità dei dati messi a disposizione, in conformità con il modello nazionale e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati. Definisce altresì le modalità di pubblicazione del curriculum. 19)