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f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 51)
Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 2008, n. 31.

Art. 1-quater (Riconoscimento delle offerte formative)     delibera sentenza

(1)  Tutte le scuole del primo ciclo di istruzione possono riconoscere sia l’offerta formativa delle scuole di musica della Provincia e delle associazioni sportive che altre offerte formative extrascolastiche. A tal fine, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale, possono concedere alle alunne e agli alunni un esonero dalla quota riservata all’istituzione scolastica per un massimo di 34 ore all’anno.

(2)  Le scuole del primo ciclo di istruzione in lingua tedesca concedono, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale, alle alunne e agli alunni per seguire attività formative presso le scuole di musica della Provincia – anche in aggiunta all’esonero di cui al comma 1 – un esonero dalla quota riservata all’istituzione scolastica, pari a 34 ore all’anno. Per le scuole in lingua italiana tale riconoscimento può avvenire all’interno del curricolo della medesima disciplina.

(3)  Le scuole del secondo ciclo di istruzione, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o delle studentesse e degli studenti maggiorenni, possono riconoscere sia l’offerta formativa delle scuole di musica della Provincia, del Conservatorio di musica e delle associazioni sportive che altre offerte formative extrascolastiche e concedere l’esonero dall’orario di insegnamento obbligatorio per un massimo di 57 ore all’anno.

(4)  Nel rispetto delle indicazioni definite dalla Giunta provinciale, le scuole stabiliscono criteri di qualità e disposizioni dettagliate per il riconoscimento e la collaborazione e li inseriscono nel piano triennale dell’offerta formativa. 16)  Il riconoscimento dell’offerta formativa extrascolastica presuppone il riferimento della stessa alle indicazioni provinciali e alla funzione educativa della scuola. I processi di apprendimento e il profitto nell’ambito delle offerte formative extrascolastiche non sono oggetto della valutazione da parte della scuola.

(5)  Il riconoscimento delle offerte formative delle scuole di musica della Provincia e dell’offerta formativa extrascolastica disciplinato dal presente articolo non ha ripercussioni sul contingente dell’organico delle singole scuole. 17)

massimeDelibera 31 maggio 2016, n. 583 - Indicazioni per il riconoscimento delle offerte formative extrascolastiche da parte delle scuole in lingua italiana
massimeDelibera 1 settembre 2015, n. 1004 - Indicazioni per il riconoscimento delle offerte formative extrascolastiche da parte delle scuole delle località ladine
massimeDelibera 16 giugno 2015, n. 721 - Indicazioni per il risconoscimento delle offerte formative extrascolastiche dalle scuole in lingua tedesca
16)
Nell'art. 1-quater, comma 4, il termine "piano dell'offerta formativa" è sostituito dal termine "piano triennale dell'offerta formativa" dall'art. 7, comma 1, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
17)
L'art. 1-quater è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
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