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d) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione) 

(1)  Questa legge regola le attività artigiane svolte professionalmente.

(2)  Le disposizioni della presente legge non si applicano alle seguenti attività:

  1. attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvi i casi in cui queste attività siano necessarie per l'attività artigianale;
  2. attività artistiche svolte da liberi professionisti;
  3. ogni attività artigianale svolta da persone in situazione di handicap all'interno dei centri sociali gestiti dalla Provincia o da altri enti pubblici;
  4. attività secondarie di imprese agricole che trasformano, arricchiscono o commercializzano i loro prodotti ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
  5. produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attività secondaria, senza l'impiego di dipendenti aggiuntivi. Con regolamento di esecuzione vengono determinate le relative attività.

Art. 2 (Requisiti di ammissione)

(1)  Per l'esercizio delle attività artigiane per le quali, ai sensi della presente legge, sono previsti particolari presupposti, l'imprenditore artigiano deve possedere i requisiti professionali previsti al titolo II. Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato anche se l'attività artigianale è svolta in forma secondaria ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della presente legge.

Art. 3 (Imprenditore artigiano)  

(1)  L'imprenditore artigiano lavora personalmente nel comparto produttivo, organizzativo, amministrativo o commerciale dell'impresa artigiana.

Art. 4 (Impresa artigiana)   

(1)  L'impresa artigiana è un'impresa la cui attività è compresa nell'elenco delle attività di cui all'articolo 9, classificabili come "di tipologia artigianale", e che soddisfa almeno tre dei seguenti requisiti:

  1. la produzione dei beni e la prestazione dei servizi non sono attuate prevalentemente in serie;
  2. l'organizzazione aziendale non è composta da un'unità produttiva ed un'unità amministrativa distinte e pertanto non esiste una gestione separata delle due unità e dei relativi collaboratori e collaboratrici;
  3. la produzione dei beni e la prestazione dei servizi non sono attuate prevalentemente con una sistematica divisione del lavoro;
  4. in genere i lavori non sono affidati interamente ad altre imprese;
  5. la produzione di beni e la prestazione di servizi si effettuano prevalentemente su commissione.

Art. 5 (Forme di esercizio di un'impresa artigiana)  

(1)  Le imprese artigiane possono essere gestite in forma di impresa individuale oppure in forma di cooperativa, di consorzio oppure in forma di società, esclusa la società per azioni e la società in accomandita per azioni.

(2)  Qualora la forma prescelta sia quella di società in nome collettivo, l'impresa è considerata artigiana se la maggioranza dei soci, ovvero se uno dei soci, nel caso di due, è in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1.

(3)  Qualora la forma prescelta sia quella della società in accomandita semplice, essa è considerata artigiana se la maggioranza degli accomandatari, ovvero uno dei soci accomandatari, nel caso di due, è in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1.

(4) Qualora la forma prescelta sia quella della società o cooperativa a responsabilità limitata, l’impresa è considerata artigiana se la maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione o nelle società composte da due soci almeno uno di essi, che assume la carica di amministratore, è in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3, comma 1, e detiene più della metà del capitale sociale. 2)

(5)  Sono considerate consorzi artigiani o cooperative artigiane le associazioni fra singole imprese artigiane ovvero le associazioni fra imprese di diversi settori, a condizione che le imprese artigiane siano in prevalenza numerica. In entrambi i casi queste associazioni perseguono lo scopo di eseguire in comune lavori e servizi oppure di coordinarli.

2)
L'art. 5, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.

CAPO II
REGISTRO DELLE IMPRESE ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI

Art. 6 (Iscrizione, variazione e cancellazione nel Registro delle imprese)     delibera sentenza

(1)  L'iscrizione di un'attività artigianale nel Registro delle imprese nonché la sua variazione e cancellazione sono disciplinate dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche, e sono effettuate ai sensi del regolamento di esecuzione alla presente legge. 3)

(2)  Le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio con la denominazione di "impresa artigiana".

(3)  Un'attività artigiana secondaria è iscritta solamente nel caso di un impresa la cui attività principale non è di natura artigiana, con l'iscrizione recante: "impresa con attività artigianale secondaria".

(4)  L'iscrizione nel Registro delle imprese sostituisce a tutti gli effetti l'iscrizione in altri elenchi, albi o registri.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 168 del 15.05.1987 - Abilitazione all'esercizio di attività artigiana - Occorre solo per particolari attività a tutela degli utenti - Iscrizione volontaria nell'albo delle imprese artigiane
3)
L'art. 6, comma 1, è stato così modificato dall'art. 9, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

Art. 7 (Silenzio assenso e ricorsi)

(1)  La richiesta d'iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta se la Camera di commercio non comunica i provvedimenti di cui all'articolo 6 entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

(2)  Contro il provvedimento di diniego della Camera di commercio è ammesso ricorso alla Giunta provinciale da parte dell'interessato o dell'interessata, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Art. 8 (Diritto dell'impresa artigiana alla conservazione dell'iscrizione nel Registro delle imprese)

(1)  In caso d'invalidità, di morte o di sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, su richiesta da presentare entro sei mesi dall'evento, può essere conservata l'iscrizione nel Registro delle imprese per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

(2)  Per le attività di cui al titolo II i requisiti professionali previsti possono essere dimostrati, anzichè dal titolare stesso, anche da un collaboratore o una collaboratrice.

(3)  L'assessore o l'assessora provinciale all'artigianato può concedere per giustificati motivi la proroga del termine di cui al comma 1 per ulteriori due anni.

Art. 9 (Elenco delle attività artigiane)   delibera sentenza

(1)  L'elenco delle attività artigiane è approvato dalla Giunta provinciale, adottando l'elenco tenuto dalla Camera di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

(2)  Le nuove attività considerate iscrivibili sono inserite nell'elenco di cui al comma 1 contestualmente all'iscrizione dell'impresa artigiana nel Registro delle imprese. Anche le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia e la Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio possono richiedere alla Camera di commercio l'inserimento di nuove attività. Entro 10 giorni, la Camera di commercio comunica l'inserimento di una nuova attività alla Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio ed alle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia.

(3)  Contro il provvedimento di inserimento o di non-inserimento di una nuova attività artigianale nell'elenco di cui al comma 1 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale da parte delle organizzazioni di cui al comma 2 nonché delle imprese interessate, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro lo stesso termine la Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio può presentare una proposta di diniego di modifica o di inserimento.

(4)  La Camera di commercio procede ogni cinque anni all'esame dell'elenco di cui al comma 1, per verificare la corrispondenza delle caratteristiche delle attività e dei settori iscritti alle denominazioni attuali, sentite la Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio e le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia.

(5)  La Giunta provinciale approva l'elenco aggiornato.

massimeDelibera 9 giugno 2008, n. 1957 - Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 11 e legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 - approvazione dell'elenco delle attività di servizi e dell'elenco delle attività artigiane (modificata con delibera n. 1892 del 09.12.2013, delibera n. 1349 del 18.11.2014 e delibera n. 1127 del 17.12.2019)

CAPO III
LOCALI E VENDITA

Art. 10 (Locali d'esercizio dell'attività)

(1)  Le attività artigiane sono svolte in locali idonei all'uso specifico e conformi alle relative disposizioni legislative.

(2)  Nel regolamento d'esecuzione sono individuate le attività artigiane che, per le particolari caratteristiche e le capacità professionali richieste, possono essere svolte in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio.

Art. 11 (Vendita di prodotti artigianali)

(1)  L'impresa artigiana può vendere i propri prodotti e i propri servizi nonché i beni accessori comunque collegati funzionalmente con i propri prodotti e servizi, anche se non di produzione propria, senza l'autorizzazione prevista dall'ordinamento del commercio, a condizione che l'attività artigiana rimanga l'attività principale.

(2)  La vendita non può avvenire al di fuori dei luoghi di produzione dell'impresa oppure di locali siti nelle immediate vicinanze, nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

(3)  Esclusivamente le imprese artigiane iscritte nel Registro delle imprese possono definire artigianali i propri prodotti e servizi e venderli come tali.

CAPO IV
MAESTRO ARTIGIANO/MAESTRA ARTIGIANA, TECNICO/TECNICA DI ECONOMIA AZIENDALE NELL'ARTIGIANATO

Art. 12 (Formazione di maestro artigiano/maestra artigiana)      delibera sentenza

(1)  “Maestro artigiano/Maestra artigiana” è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti:

  1. professioni artigiane per le quali è previsto l’esame di maestro;
  2. finalità dell’esame;
  3. ammissione all’esame;
  4. struttura e programmi dell’esame;
  5. commissioni d’esame;
  6. svolgimento dell’esame;
  7. valutazione e denominazione della qualificazione;
  8. riconoscimento di crediti formativi;
  9. corsi di preparazione.

(2)  Al fine di promuovere la formazione di maestro artigiano/maestra artigiana, la Provincia può realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche.

(3)  L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano/maestra artigiana. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento a integrazione di quello previsto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera i) del comma 1. 4)

massimeDelibera 7 dicembre 2021, n. 1056 - Elenco delle professioni artigiane e nel settore alberghiero per le quali è previsto l’esame di maestro
massimeDecreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 2020, n. 35 - Regolamento per la formazione di maestro artigiano, maestro professionale nel settore alberghiero e di tecnico del commercio
massimeDelibera 28 agosto 2018, n. 833 - Introduzione della qualificazione professionale “maestro professionale” nel repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e referenziazione al 6° livello del Quadro nazionale delle qualificazioni
4)
L'art 12 è stato così sostituito dall'art. 33, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8. Vedi anche l'art. 33, comma 9, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 13 bis Art. 19  5)

5)
Gli articoli 13 a 19 sono stati abrogati dall'art. 44, comma 1, lettera a), della L.P. 24 settembre 2019, n. 8. Vedi anche l'art. 33, comma 9, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 19/bis (Equiparazione di diplomi di maestro artigiano)   delibera sentenza

(1)  Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente per la formazione di maestro può disporre l’equiparazione di diplomi di maestro artigiano conseguiti in un’altra provincia, regione o all’estero a quelli rilasciati in base alla normativa provinciale vigente. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’equiparazione. 6)

massimeDelibera 17 maggio 2022, n. 339 - Criteri per l’equiparazione di diplomi di maestro artigiano, di maestro professionale nel settore alberghiero e di diplomi di tecnico/tecnica del commercio conseguiti in un’altra provincia, regione o all’estero
6)
L'art. 19/bis è stato inserito dall'art. 28, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 19/ter (Associazione dei maestri professionali)

(1)  Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano è insediata l’associazione dei maestri professionali di tutti i settori economici. L’appartenenza alla stessa è facoltativa.

(2)  I compiti dell’associazione dei maestri professionali sono:

  1. promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione di maestro professionale;
  2. promuovere e gestire la formazione professionale dei suoi associati;
  3. rafforzare la garanzia di qualità nelle professioni dei suoi associati;
  4. gestire la rappresentanza degli interessi professionali nei vari settori degli iscritti all’associazione dei maestri professionali;
  5. informare gli iscritti all’associazione dei maestri professionali ed il pubblico in ordine alle proprie attività e agli argomenti inerenti l’attività professionale;
  6. gestire un elenco dei maestri professionali e tecnici del commercio appartenenti ad ogni settore economico la cui iscrizione avviene su richiesta.  

(3)  Sono presupposti per l’iscrizione:

  1. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea, essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 7)
  2. il possesso dei diritti civili;
  3. il titolo di maestro artigiano/maestra artigiana o di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero o il titolo di tecnico/tecnica del commercio ai sensi della normativa provinciale;
  4. avere la sede legale dell’impresa o la residenza in Provincia di Bolzano;
  5. non aver riportato condanne per gravi reati ai danni dello Stato o per reati che hanno ripercussioni sull’affidabilità professionale quali la condanna definitiva per reati relativi ad associazioni a delinquere, corruzione, truffa, riciclaggio.

(4)  L’associazione dei maestri professionali è presieduta da un organo collegiale di consiglio, che decide, in base al proprio codice disciplinare, in ordine all’adesione di nuovi membri e all’esclusione di membri. 8)

7)
La lettera a) dell'art. 19/ter, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 24, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
8)
L'art. 19/ter è stato inserito dall'art. 33, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 20  9)

9)
L'art. 20 è stato abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera a), della L.P. 24 settembre 2019, n. 8. Vedi anche l'art. 33, comma 9, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 21 (Tecnico/Tecnica di economia aziendale nell'artigianato)

(1)  L'obiettivo della formazione di tecnico/tecnica di economia aziendale nell'artigianato, di norma a integrazione di quella di maestro artigiano, consiste nel rafforzare il ruolo dell'imprenditore artigiano e di aumentarne la competitività. A tal fine sono necessarie competenze per una moderna gestione dell'azienda e del personale nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti.

(2)  Le condizioni di ammissione, la durata, il programma didattico e le procedure d'esame vengono approvati con decreto dell'assessore o dell'assessora competente in materia di formazione di maestro, sentite le proposte delle relative associazioni di categoria più rappresentative della provincia.

(3)  Chi conclude la formazione e supera l'esame riceve una qualifica che autorizza a fregiarsi del titolo di "tecnico di economia aziendale nell'artigianato" ovvero "tecnica di economia aziendale nell'artigianato".

(4)  La ripartizione provinciale competente per la formazione professionale può organizzare corsi di preparazione a questo esame o incaricare le organizzazioni professionali di organizzare l'intero corso o singoli moduli. Per quanto attiene al finanziamento di detta formazione, si applicano le disposizioni in materia di aggiornamento professionale.

CAPO V
PROFILI PROFESSIONALI E IMPRESA DI MAESTRO ARTIGIANO

Art. 22 (Profili professionali)  

(1)  Per le attività artigianali il cui esercizio è subordinato al superamento di un esame e a una qualifica professionale di base, devono essere stabiliti profili professionali che dovranno definire i rispettivi ambiti di attività nonché le conoscenze e competenze professionali necessarie all'esercizio dell'attività a regola d'arte.

(2)  L'assessore o l'assessora all'artigianato approva i profili professionali, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia. I profili professionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 23 (Impresa di maestro artigiano)

(1)  Gli imprenditori artigiani in possesso del diploma di maestro artigiano o iscritti alla prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, possono qualificarsi col titolo di maestro artigiano o maestra artigiana e definire la loro impresa verso l'esterno "impresa di maestro artigiano".

(2)  Può fare uso del titolo di maestro o maestra artigiana solo chi è in possesso del diploma di maestro artigiano o è iscritto nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati.

(3)  Nel caso di impresa di maestro artigiano costituitasi in forma societaria, almeno un amministratore deve essere in possesso del titolo di maestro artigiano e dei requisiti di cui al comma 2. Le imprese di maestro artigiano si possono contraddistinguere anche attraverso particolari contrassegni di qualità.10) 

10)
Vedi l'art. 18 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8, modificata dall'art. 3 della L.P. 4 luglio 1990, n. 13.

Art. 18 (Norme transitorie)

(1)  Nel testo in lingua italiana delle leggi provinciali 16 febbraio 1981, n. 3, e 16 dicembre 1983, n. 51, la dizione "registro delle imprese artigiane" è sostituita da "albo delle imprese artigiane", quella di "esame di idoneità" è sostituita da "esame di specializzazione professionale".

(2)  Le imprese artigiane esercenti un'attività paraartigiana iscritte nell'apposita appendice al registro delle imprese artigiane in virtù delle norme provinciali precedentemente vigenti sono trascritte d'ufficio nelle rispettive sezioni dell'albo delle imprese artigiane.

(3)  Le persone iscritte alla data del 20 maggio 1987 all'albo degli artigiani di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, nonché gli iscritti dopo tale data con provvedimento previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, sono trascritti d'ufficio nelle rispettive sezioni del ruolo degli artigiani qualificati.

(4)  Ai fini dell'uso della denominazione di "impresa di maestro artigiano" ai sensi del comma 7, articolo 7 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono parificate ai maestri artigiani quelle persone, che alla data del 20 maggio 1987 sono iscritte alla prima sezione dell'albo degli artigiani di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, nonché gli iscritti alla medesima sezione dopo tale data con provvedimento ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo.

(5)  Le disposizioni dell'articolo 17 si applicano anche per le domande di contributo presentate dopo il 20 maggio 1987.

TITOLO II
REGOLAMENTAZIONI SPECIALI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI DETERMINATE ATTIVITÁ

CAPO I
ESERCIZIO DELLE ATTIVITÁ NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO

Art. 24 (Professioni)

(1)  Il settore automobilistico comprende le seguenti professioni:

  1. meccatronico/meccatronica d'auto; 11)
  2. tecnico/tecnica carrozziere; 12)
  3. gommista.

(2)  Rientrano nell'attività di autoriparazione i lavori di manutenzione e riparazione, la sostituzione, la modifica e la reintegrazione di tutti i componenti di veicoli e complessi di veicoli a motore, compresi i ciclomotori, i macchinari agricoli e i rimorchi adibiti al trasporto su strada di persone e cose. Le riparazioni automobilistiche includono anche l'installazione di impianti e accessori fissi sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore.

(3)  Non fanno invece parte delle riparazioni automobilistiche il commercio di automobili, il lavaggio, il rifornimento di carburante, la sostituzione del filtro dell'aria e dell'olio, la sostituzione dell'olio del motore e del cambio, nonché di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento. In tutti i casi queste operazioni sono eseguite nel rispetto delle normative sull'inquinamento atmosferico e sullo smaltimento dei rifiuti.

(4)  L’esercizio delle professioni del settore automobilistico di cui al comma 1 è consentito solamente in officine idonee con sede fissa, che rispondano alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle della tutela dell’ambiente e della salute, della sicurezza stradale e della sicurezza sul lavoro, nonché alle vigenti disposizioni tecniche in materia di corretta riparazione di autoveicoli, tenuto conto delle indicazioni del costruttore. Tali disposizioni valgono anche laddove sia consentito l’esercizio in forma mobile dell’attività, come ulteriormente disciplinato dalla Giunta provinciale. Fanno eccezione i lavori di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli e macchine per movimento terra. 13)

11)
La lettera a) dell'art. 24, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
12)
La lettera b) dell'art. 24, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 28, comma 2, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
13)
L'art. 24, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 62, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 25 (Requisiti professionali)

(1)  Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;
  2. diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;14)
  3. diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;14)
  4. diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;14)
  5. almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un'azienda del settore come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.14)

(1/bis) 15)

(2)  L'accertamento della sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II.

(3) Salvo quanto stabilito dall’articolo 8 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, per ottenere l’autorizzazione all’assunzione di apprendisti come meccatronici d’auto è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 16)

  1. diploma di maestro artigiano come meccanico o meccanica d'auto o come elettricista d'auto, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;
  2. diploma di lavorante artigiano come meccanico o meccanica d'auto e come elettricista d'auto;
  3. diploma di lavorante artigiano come meccanico o meccanica d'auto oppure come elettricista d'auto e un'ulteriore formazione specifica riferita alla professione non ancora esercitata. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le materie d'insegnamento e la durata della formazione integrativa;
  4. iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di commercio come "meccanico d'auto" e come "elettricista d'auto" al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
14)
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, Nr. 10, nelle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 25, comma 1, le parole „operaio specializzato o operaia specializzata“ sono state sostituite dalle parole „operario qualificato o operaia qualificata“.
15)
L'art. 25, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11, e successivamente abrogato dall'art. 15, comma 6, lettera a), della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
16)
L'alinea dell'art. 25, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 28, comma 3, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 26 (Disposizioni particolari)

(1)  L'esecuzione di riparazioni automobilistiche ai propri automezzi come servizio e prestazione aggiuntiva dell'azienda è consentita a condizione che l'impresa occupi un responsabile tecnico o una responsabile tecnica in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 25, comma 1.

(2)  Il proprietario o il possessore dei veicoli o complessi di veicoli a motore si avvale, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese in regola con i requisiti professionali richiesti all'articolo 25, comma 1.

(3) Per eseguire revisioni periodiche su veicoli è richiesta l’iscrizione nel Registro delle imprese come “meccatronico/meccatronica d’auto e gommista” e come “tecnico/tecnica carrozziere”. Gli ispettori autorizzati e le ispettrici autorizzate devono soddisfare i requisiti minimi di competenza e formazione di cui all’Allegato IV del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, e successive modifiche, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, e dall’accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019. Gli ispettori già autorizzati o abilitati e le ispettrici già autorizzate o abilitate alla data del 20 maggio 2018 sono esentati dal possesso dei requisiti, di cui all’allegato IV, punto 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017.  17)

17)
L'art. 26, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 28, comma 4, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.  Il testo tedesco è stato modificato dall'art. 62, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10. Successivamente il comma 3 è stato così modificato dall'art. 36, comma 1, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.

CAPO II
ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Art. 27 (Ambito di applicazione)

(1)  Le disposizioni del presente capo si applicano ai seguenti impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso:

  1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  2. impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;
  3. impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di refrigerazione di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, impianti di ventilazione ed aerazione dei locali, nonché stufe e camini;
  4. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  5. impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e impianti di ventilazione ed aerazione dei locali;
  6. impianti di sollevamento di persone e di cose quali ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
  7. impianti di protezione antincendio.

(2)  Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione, le disposizioni del presente capo si applicano a partire dal punto di consegna della fornitura. 18) 

18)
L'art. 27 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 28 (Attività)

(1)  Il settore dell'impiantistica comprende le seguenti professioni:

  1. elettrotecnico/elettrotecnica;
  2. elettromeccanico/elettromeccanica;
  3. elettronico impiantista/elettronica impiantista;
  4. tecnico della comunicazione/tecnica della comunicazione;
  5. tecnico/tecnica di termosanitari e di ventilazione; 19)
  6. tecnico bruciatorista/tecnica bruciatorista;
  7. tecnico frigorista/tecnica frigorista;
  8. tecnico ascensorista/tecnica ascensorista;
  9. installatore di parafulmini/installatrice di parafulmini;
  10. fumista;
  11. spazzacamino;
  12. 20)
  13. altre attività simili che hanno come oggetto l'installazione, la conversione e il potenziamento nonché la manutenzione degli impianti di cui all'articolo 27. 21)

(2)  La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia, stabilisce i criteri per l'attribuzione dei vari impianti di cui all'articolo 27 alle rispettive professioni nel settore dell'installazione. Per il rilascio del parere delle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia è previsto un termine di 90 giorni dalla richiesta; se entro tale termine il parere non viene rilasciato, si procede senza di esso.

19)
La lettera e) dell'art. 28, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 15, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
20)
La lettera l) dell'art. 28, comma 1, è stata abrogata dall'art. 15, comma 6, lettera b), della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
21)
L'art. 28, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 29 (Requisiti professionali)

(1)  Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;
  2. diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;22)
  3. diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;22)
  4. diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;22)
  5. almeno sei anni di esperienza professsionale nella relativa professione in un'azienda del settore come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.22)

(1/bis)   23)  

(2)  L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II. Nell'iscrizione devono essere indicati gli impianti di cui all'articolo 27, per i quali l'impresa è abilitata.

(3)  Per i lavori di installazione, conversione, potenziamento nonché di manutenzione degli impianti, il committente oppure il proprietario è obbligato ad incaricare imprese abilitate ai sensi del comma 1.

(4)  Per l’esercizio della professione di spazzacamino è necessario dimostrare di essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui al comma 1, nonché di aver frequentato con profitto il corso di preparazione in materia di impianti termici ed emissioni in atmosfera.  24)

22)
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, Nr. 10, nelle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 29, comma 1, le parole „operaio specializzato o operaia specializzata“ sono state sostituite dalle parole „operario qualificato o operaia qualificata“.
23)
L'art. 29, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 15, comma 6, lettera c), della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
24)
L'art. 25, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11, e successivamente così sostituito dall'art. 62, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 30 25)

25)
L'art. 30 è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera b), della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

CAPO III
ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE DELL'IGIENE E DELL'ESTETICA26)

Art. 31 (Professioni)

(1)  Il settore dell'igiene e dell'estetica comprende le seguenti professioni:

  1. estetista;
  2. cosmetista;
  3. acconciatore/acconciatrice;
  4. odontotecnico/odontotecnica;
  5. calzolaio ortopedico/calzolaia ortopedica;
  6. meccanico ortopedico/meccanica ortopedica;
  7. ottico optometrista/ottica optometrista;
  8. onicotecnico/onicotecnica. 27)
27)
La lettera h) dell'art. 31, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 6, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 32 (Estetista,cosmetista, acconciatore/acconciatrice, onicotecnico/onicotecnica)   28) delibera sentenza

(1)  Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;
  2. diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professsionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;29)
  3. diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;29)
  4. diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;29)
  5. almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un'azienda del settore come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.29)

(1/bis)  Per l’attività di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h), il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata, di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci o accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, comma 1, lettere da a) a d), oppure di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. 30)
  2. almeno un anno di esperienza professionale nel campo dell’estetica, della cosmesi o dell’onicotecnica come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare. Le conoscenze e abilità acquisite nell’arco di questo periodo sono verificate con un esame di idoneità. Le modalità di svolgimento dell’esame e la composizione della commissione esaminatrice sono stabilite con decreto del direttore/della direttrice della ripartizione competente in materia. 31) 32)

(2)  Le attività di estetista e di cosmetista possono essere svolte mediante tecniche manuali e con l'impiego di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico. Tali apparecchiature sono individuate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(3)  Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

(4)  Il solo esercizio di una sauna o di uno studio per abbronzatura non rientra nell’attività artigiana dell’estetista. L’esercizio dell’attività di solarium è soggetto alle disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2010, n. 41. L’esercizio di una sauna non è soggetto a requisiti professionali. 33)

(5) 34)

(6) 34)

(7)  Nell'esercizio della propria professione artigiana l'acconciatore o l'acconciatrice può effettuare anche semplici attività di manicure e pedicure e semplici trattamenti cosmetici della pelle del viso.

(8)  Per aziende del settore si intendono le aziende che svolgono le rispettive attività nel settore dell'igiene e dell'estetica e quelle che offrono ai loro clienti attività e servizi nell'ambito della cura della salute e del corpo; presupposto è che l'esperienza professionale sia stata acquisita sotto la vigilanza di una persona in possesso dei requisiti professionali.

(9)  La denominazione "scuola di cosmetica" o denominazioni simili possono essere utilizzate, per indicare istituti di formazione nel settore dell'igiene e dell'estetica, solo qualora vengano rispettati i requisiti minimi, da determinarsi con regolamento di esecuzione alla presente legge.

(10)  Le imprese artigiane con attività di cui al presente articolo possono dare avvio alla propria attività, previa dichiarazione di inizio attività al comune territorialmente competente.

(11)  L'esercizio dell'attività di trainer del benessere ai sensi dell'articolo 53/decies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è consentito solo all'interno degli esercizi ricettivi e di strutture private o pubbliche per il wellness e la balneazione, limitamente agli ospiti. Con regolamento di esecuzione sono delimitate le competenze professionali dell'estetista, del/della cosmetista e del/della trainer del benessere.

(12)  Le attività di estetista, di cosmetista e di acconciatore o acconciatrice vengono esercitate nella sede aziendale della persona in possesso dei requisiti professionali.

(13) 35)

(14)  Le attività di estetista e di acconciatore o acconciatrice possono essere esercitate anche presso strutture alberghiere e ricettive, limitatamente agli ospiti delle stesse.  È comunque necessaria la denuncia di sede aziendale da parte del prestatore/dalla prestatrice d’opera. 36)

(15)  In caso di malattia, di handicap fisico o mentale, di salute cagionevole o di altre situazioni coercitive simili, le attività possono essere esercitate a domicilio o nel luogo stabilito dal committente.

(16)  Non è ammesso lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 56 del 16.03.1998 - Norme fondamentali delle riforme economico-sociali - interpretazione Coesistenza di normativa statale e provinciale in materia di competenza legislativa primaria
28)
La rubrica dell'art. 32 è statà così sostituita dall'art. 1, comma 7, della L.P 19 luglio 2013, n. 11.
29)
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, Nr. 10, nelle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 32, comma 1, le parole „operaio specializzato o operaia specializzata“ sono state sostituite dalle parole „operario qualificato o operaia qualificata“.
30)
La lettera a) dell'art. 32, comma 1/bis, è stata abrogata dall'art. 15, comma 6, lettera d), della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
31)
L'art. 32, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
32)
La lettera b) dell'art. 32, comma 1/bis, è stata così sostituita dall'art. 15, comma 2, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
33)
L'art. 32, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10, e poi dall'art. 1, comma 9, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
34)
I commi 5 e 6 dell'art. 32, sono stato abrogati dall'art. 1, comma 21, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
35)
L'art. 32, comma 13, è stato abrogato dall'art. 2, comma 5, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.
36)
L'art. 32, comma 14, è stato così integrato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 33 (Odontotecnico/odontotecnica, meccanico ortopedico/meccanica ortopedica)   delibera sentenza

(1)  Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso del diploma di un istituto tecnico riconosciuto dalle norme statali vigenti in materia.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006 - Esame di abilitazione del maestro odontotecnico - Illegittimità costituzionale

Art. 34 (Ottico optometrista/ottica optometrista)

(1)  Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di ottico o ottica optometrista, conseguita con il titolo di studio riconosciuto dalle norme statali vigenti in materia.

(2)  In ogni singolo esercizio deve essere presente un ottico o un'ottica optometrista in possesso dell'abilitazione di cui al comma 1.

Art. 35 (Calzolaio ortopedico/calzolaia ortopedica)

(1)  Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. diploma di maestro artigiano;
  2. diploma di un istituto tecnico riconosciuto dallo Stato ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 36 (Accertamento dei requisiti professionali)

(1) L'accertamento della sussistenza dei requisiti professionali per le attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e h), avviene in sede di esame della dichiarazione di inizio attività da parte del comune territorialmente competente. 37)

(2)  L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali per le attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettere d), e), f) e g), avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II.

(3)  La sussistenza dei requisiti professionali è richiesta in ogni caso, indipendentemente dal fatto che le attività siano esercitate in luogo pubblico o privato, a pagamento o gratuitamente.

37)
L'art. 36, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
26)
Nel testo tedesco la rubrica del capo III del titolo II è stata modificata dall'art. 2, comma 6, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.

CAPO IV
ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE ALIMENTARE

Art. 37 (Professioni)

(1)  Il settore alimentare comprende le seguenti professioni:

  1. panettiere/panettiera;
  2. pasticciere/pasticciera;
  3. macellaio/macellaia;
  4. esperto caseario/esperta casearia;
  5. mugnaio/mugnaia;
  6. gelatiere/gelatiera.

Art. 38 (Requisiti professionali)

(1)  Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;
  2. diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;38)
  3. diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;38)
  4. diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificiato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;38)
  5. almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un'azienda del settore come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.38)

(1/bis) Per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 37, comma 1, lettera f), è necessaria, quale ulteriore requisito professionale, un’esperienza professionale di almeno 12 mesi come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare. Le conoscenze e abilità acquisite nell’arco di questo periodo sono verificate con un esame di idoneità. Le modalità di svolgimento dell’esame e la composizione della commissione esaminatrice sono stabilite con decreto del direttore/della direttrice della ripartizione competente in materia. 39)

(2)  L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della domanda di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II.

38)
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, Nr. 10, nelle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 38, comma 1, le parole „operaio specializzato o operaia specializzata“ sono state sostituite dalle parole „operario qualificato o operaia qualificata“.
39)
L'art. 38, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 10, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11, e successivamente così sostituito dall'art. 15, comma 3, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 39 (Attività dei panifici)

(1)  L'attività dei panifici comprende la produzione e la vendita di pane, prodotti da forno, impasti e prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati nella stessa azienda.

(2) 40)

(3)  Con regolamento di esecuzione, sentite le organizzazioni dei panificatori e dei consumatori più rappresentative della provincia, sono stabiliti i requisiti per l'utilizzo della denominazione di "panificio", nonché le definizioni di "pane fresco" e "pane conservato". 41)

40)
L'art. 39, comma 2, è stato abrogato dall'art. 1, comma 21, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
41)
Il testo tedesco dell'art. 39, comma 3, è stato modificato dall'art. 1, comma 11, della L.P. 19. luglio 2013, n. 11.

Art. 40 (Denominazioni aziendali)

(1)  42)

(2)  Possono assumere la denominazione di "pasticceria" solo le imprese artigiane che somministrano e vendono prevalentemente prodotti di pasticceria di propria produzione.

42)
L'art. 40, comma 1, è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

CAPO V
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI SPAZZACAMINO

Art. 41 (Attività dello spazzacamino o della spazzacamino)   delibera sentenza

(1)  Ogni proprietario di edificio, inquilino o amministratore è obbligato a fare pulire e controllare a intervalli regolari gli impianti di combustione da un'impresa di spazzacamino abilitata.

(2)  I comuni dividono il proprio territorio in comprensori e nominano per ciascuno di essi un'impresa di spazzacamino abilitata. La relativa concessione è assegnata mediante gara ad evidenza pubblica.

(3)  Delle periodiche operazioni di pulitura e controllo degli impianti di combustione può essere incaricata anche un'impresa di spazzacamino abilitata, diversa da quella nominata dal comune.

(4)  La scelta di un'altra impresa di spazzacamino abilitata è comunicata dal proprietario dell'edificio, dall'inquilino o dall'amministratore sia all'impresa uscente che all'amministrazione comunale. 43)

(5)  Per la pulitura e il controllo degli impianti di combustione l'impresa di spazzacamino abilitata e i suoi addetti hanno libero accesso ai terreni e agli edifici.

(6)  Sentiti il Consiglio dei comuni, l'Agenzia provinciale per l'ambiente, il Centro tutela consumatori utenti dell'Alto Adige, le organizzazioni professionali più rappresentative della provincia nonché le ripartizioni provinciali competenti per la formazione professionale, sono stabiliti con regolamento di esecuzione i seguenti aspetti:

  1. 44)
  2. la dimensione dei comprensori;
  3. i principali criteri e le modalità di appalto per la nomina dell'impresa di spazzacamino;
  4. le disposizioni dettagliate relative al servizio di spazzacamino;
  5. gli impianti di combustione;
  6. le scadenze per la pulitura;
  7. il tariffario.
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 17 novembre 2009, n. 370 - Spazzacamino abilitato - iscrizione nel registro delle imprese presso Camera di commercio - conferimento della concessione - compiti dei Comuni
43)
L'art. 41, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 12, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
44)
La lettera a) dell'art. 41, comma 6, è stata abrogata dall'art. 14, comma 1, lettera b), della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

CAPO V/BIS (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MANUTENTORE DEL VERDE)

Art. 41.1 (Definizione dei requisiti professionali)

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. diploma di maestro artigiano nella relativa professione;
  2. diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;
  3. diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica;
  4. diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente;
  5. almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un’azienda del settore come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare,
  6. iscrizione nell’albo professionale per giardinieri di cui alla legge provinciale 4 dicembre 1986, n. 31, e successive modifiche;
  7. iscrizione al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche;
  8. attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze in base al percorso formativo di cui all’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018, e successive modifiche;
  9. sono altresì valide ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese le qualificazioni professionali elencate nell’Accordo di cui alla lettera g).

(2) Con delibera della Giunta provinciale sono definiti i casi di esenzione.

(3) L’accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese. 45)

45)
Il Capo V-Bis con l'art. 41.1 è stato inserito dall'art. 33, comma 4, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

CAPO VI
(ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI TINTOLAVANDERIA) 

Art. 41/bis (Definizione dell’attività e requisiti professionali)

(1)  Costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

(2)  Il titolare dell’impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 250 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno; 46)
  2. attestato di qualifica in materia attinente all’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
  3. diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti all’attività;
  4. periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
    1. un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
    2. due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
    3. tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata;
  5. possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 6-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, e delle relative disposizioni attuative.

(3)  Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di un’attività lavorativa qualificata continuativa presso imprese abilitate del settore.

(4)  Non è ammesso lo svolgimento dell’attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

(5)  L’accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese. 47)

46)
La lettera a) dell'art. 41/bis, comma 2, è stata così modificata dall'art. 33, comma 5, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
47)
Il Capo VI con gli artt. 41/bis, 41/ter e 41/quater è stato inserito dall'art. 62, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 41/ter (Esercizio dell’attività)

(1)  L’esercizio dell’attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione, per via telematica, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l’attività stessa. 47)

47)
Il Capo VI con gli artt. 41/bis, 41/ter e 41/quater è stato inserito dall'art. 62, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 41/quater (Lavanderie a gettoni)

(1)  In conformità all’articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche, le disposizioni del presente capo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche all’attività di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela previo acquisto di gettoni distribuiti da macchine cambiavalute o mezzi analoghi presenti all’interno dell’esercizio. 47)

47)
Il Capo VI con gli artt. 41/bis, 41/ter e 41/quater è stato inserito dall'art. 62, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PROCEDURALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 42 (Disposizioni procedurali)

(1)  Le ulteriori prescrizioni per l'attuazione del titolo II sono stabilite con regolamento di esecuzione.

(2)  Le disposizioni di cui al titolo II valgono anche se le relative attività sono esercitate da imprese industriali oppure di servizio. In tal caso i rispettivi requisiti professionali possono essere dimostrati anche da dipendenti dell'impresa.

(2/bis)  Le disposizioni di cui al titolo II, capo V-bis, valgono anche se le relative attività sono esercitate da imprese agricole. 48)

(2/ter)  L’esperienza professionale di cui al titolo II è intesa come esperienza lavorativa svolta a tempo pieno. 49)

(3)  Fatte salve le disposizioni di cui al titolo II della presente legge ed in sintonia con gli articoli da 43 a 55 del Contratto CE e le direttive 2005/36/CE e 2006/123/CE, lo svolgimento in proprio di attività artigiane, che risultano nell'elenco delle professioni oggetto di apprendistato della provincia di Bolzano, è legato alla dimostrazione dei requisiti professionali stabiliti con regolamento d'esecuzione. Per lo svolgimento in proprio di attività artigiane, che non risultano nell'elenco della provincia di Bolzano delle professioni oggetto d'apprendistato, la Giunta provinciale, in sintonia con le sopraccitate norme UE e sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia, può prescrivere un'esperienza professionale in materia di almeno due anni.

(4)  I programmi d'esame di maestro artigiano per segantini e carpentieri devono prevedere conoscenze professionali tali da garantire la produzione a regola d'arte di legname da costruzione, in particolare quelle che abilitano all'adempimento delle funzioni di direttore tecnico di cui al decreto ministeriale del 14 settembre 2005. Il rispettivo diploma di maestro artigiano sostituisce l'attestato di qualifica previsto dal citato decreto.

(5)  Le competenze del tecnico abilitato di cui all'articolo 1, comma 348, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, compresa la relativa responsabilità civile e penale, possono, limitatamente alle attività rientranti nell'ambito delle proprie competenze come stabilite dal profilo professionale, essere esercitate anche da coloro che hanno concluso con esito positivo la formazione di cui all'articolo 12 della presente legge. Questo vale a condizione che la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia, abbia stabilito le attività artigiane in materia nonché l'attribuzione dei vari investimenti energetici alle rispettive professioni.

(6)  Le imprese artigiane iscritte per lo svolgimento di una data attività nel Registro delle imprese di un'altra regione italiana o della provincia di Trento e che intendono stabilirsi con la stessa attività in provincia di Bolzano vengono iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano sulla base della loro iscrizione nel Registro delle imprese della regione o provincia di origine. Lo stesso vale per le abilitazioni all’esercizio in proprio dell’attività concesse dalle competenti autorità nelle altre regioni italiane. 50)

(7)  Cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che intendono esercitare un'attività artigiana o stabilirsi con la stessa in provincia di Bolzano, sottostanno per lo svolgimento dell'attività rispettivamente per l'iscrizione nel Registro delle imprese alla direttiva 2005/36/CE e alle corrispondenti norme di applicazione.

(8)  L’assolvimento della formazione di maestro artigiano ai sensi del titolo I, capo IV, abilita magnani e fabbri iscritti nel Registro delle imprese all’esercizio delle funzioni di direttore tecnico e coordinatore di saldatura ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64 – recepite nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – nonché ai sensi dell’articolo 5 del decreto- legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 51)

(9)  Nel caso in cui norme dell’Unione europea o statali dispongano che per l’esercizio di determinate attività o per l’utilizzo di certe materie prime o materiali siano necessari particolari requisiti oppure specifici standard, a tali disposizioni può essere data attuazione con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. 22)

(10)  L’assolvimento della formazione di maestro artigiano ai sensi del titolo I, capo IV, abilita i maestri artigiani iscritti nel Registro delle imprese ad esercitare la funzione di direttore tecnico ai sensi degli articoli 87 e 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 22)

(11)  Le persone che ai sensi del titolo I, capo IV, sono in possesso del diploma di maestro artigiano, nelle professioni del settore edilizia e installazione, che vanno stabilite con delibera della Giunta provinciale, sono abilitate all'emissione delle certificazioni sul rendimento energetico nell'edilizia, di cui alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia. 22)

48)
L'art. 42, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 33, comma 6, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
49)
L'art. 42, comma 2/ter, è stato inserito dall'art. 15, comma 4, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
50)
L'art. 42, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 13, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
51)
I commi, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 42 sono stati inseriti dall'art. 1, comma 14, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
22)
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, Nr. 10, nelle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 29, comma 1, le parole „operaio specializzato o operaia specializzata“ sono state sostituite dalle parole „operario qualificato o operaia qualificata“.

Art. 42/bis (Condizioni per il riconoscimento dei corsi)   delibera sentenza

(1)  I corsi assolti ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 12 luglio 2018 sono riconosciuti come requisito professionale ai sensi dell’articolo 25, comma 1, a condizione che le conoscenze acquisite durante il corso siano integrate da un anno di praticantato a tempo pieno presso un’azienda del settore e che il richiedente al termine abbia superato un esame per la verifica delle conoscenze e competenze acquisite durante il corso e il praticantato. I contenuti da trasmettere durante l’anno di praticantato, la composizione della commissione d’esame, le modalità dell’esame nonché i suoi contenuti sono definiti mediante decreto del direttore della ripartizione provinciale competente, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente disposizione. 52)

(2) In prima applicazione del comma 1, al fine di consentire un’adeguata pianificazione dei percorsi abilitanti, non è tenuto a integrare le conoscenze acquisite con l'anno di praticantato chi ha concluso entro il 31 dicembre 2022 un corso ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 12 luglio 2018.  53) 

massimeDelibera 7 novembre 2023, n. 964 - Prove attitudinali rispettivamente esami d’idoneità per attività regolamentate
52)
L’art. 42/bis è stato inserito dall’art. 23, comma 3, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
53)
L'art. 42/bis, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 22, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.

CAPO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE E POTERE DI VIGILANZA

Art. 43 (Sanzioni amministrative)

(1) È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro chiunque:

  1. denunci l’inizio di attività presso la Camera di commercio con un ritardo di oltre 60 giorni rispetto al termine prescritto; 54) 
  2. ritardi od ometta di denunciare modifiche concernenti l'impresa ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese o della cancellazione dal medesimo;
  3. rilasci dichiarazioni mendaci all'atto della denuncia dell'inizio dell'attività imprenditoriale, della modifica dell'iscrizione nel Registro delle imprese ovvero della cancellazione dal medesimo;
  4. violi le disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 41, comma 6, sul servizio di spazzacamino; 55)
  5. violi le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27. 56)

(2)  Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro:

  1. le imprese che definiscono e vendono i propri prodotti e servizi come prodotti e servizi artigianali, in mancanza dell'iscrizione nel Registro delle imprese come imprese artigiane;
  2. le imprese non iscritte nel Registro delle imprese come imprese artigiane, che si avvalgono di una ragione sociale, di un'insegna o di un marchio con riferimento ad un'attività artigianale;
  3. le imprese iscritte nel Registro delle imprese con una data attività, che si avvalgono anche di denominazioni con riferimento ad attività artigianali diverse rispetto a quelle indicate all'atto di iscrizione;
  4. chiunque faccia un uso abusivo del titolo di "maestro artigiano" o "maestra artigiana" oppure della denominazione di "impresa di maestro artigiano" in mancanza del diploma di maestro artigiano o dell'iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;
  5. chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40;
  6. chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11; 57) 
  7. chiunque eserciti le attività di cui al titolo II in modo ambulante o senza avere a disposizione locali idonei ai sensi di legge. 58) 

(3)  Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro: 59) 

  1. chiunque eserciti un'attività artigianale senza iscrizione nel Registro delle imprese. Il sindaco dispone l'immediata sospensione dell'esercizio;
  2. chiunque eserciti un'attività artigianale in mancanza dei necessari requisiti professionali, pur avendo i requisiti previsti per un'attività analoga. Il sindaco dispone il sequestro dei dispositivi tecnici e degli attrezzi usati per l'esercizio dell'attività non ammessa;
  3. chiunque utilizzi la denominazione di "scuola di cosmetica" o simile, con riferimento ad istituti di formazione nel settore dell'igiene e dell'estetica, in mancanza dei relativi requisiti;
  4. le imprese che non garantiscono la presenza di un responsabile tecnico o una responsabile tecnica. 60) 

(4)  È delegata alla Camera di commercio, alla quale pervengono i relativi introiti, la competenza per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c). Per le restanti violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal comune.

(5)  Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

54)
La lettera a) dell'art. 43, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 7, della L.P. 13 novembre 2009, n.10.
55)
La lettera d) dell'art. 43, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
56)
La lettera e) dell'art. 43, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 15, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
57)
La lettera f) dell'art. 43, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 2, comma 8, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.
58)
La lettera g) dell'art. 43, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 16, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
59)
L'alinea dell'art. 43, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 17, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
60)
La lettera d) dell'art. 43, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 18, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 44 (Potere di vigilanza)

(1)  Nell'espletamento delle funzioni di vigilanza i funzionari della Camera di commercio, dei comuni e della Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio sono autorizzati, all'occorrenza, ad accedere a proprietà pubbliche e private.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 (Disposizioni transitorie)

(1)  L'elenco delle professioni di maestro artigiano valido al momento dell'entrata in vigore della presente legge nonché i corrispondenti profili professionali di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, sono recepiti e in seguito integrati con le professioni mancanti.

(2)  Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di "meccanico d'auto" o di "elettricista d'auto" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "tecnico d'auto".

(3)  Nel Registro delle imprese vengono iscritte con l'attività di "tecnico d'auto" anche le persone che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 della presente legge di "meccanico d'auto" o di "elettricista d'auto".

(4)  Per poter effettuare le revisioni periodiche di autoveicoli, fino all'adozione del profilo professionale di tecnico d'auto o tecnica d'auto, oltre all'iscrizione nel Registro delle imprese con l'attività di "carrozziere", è richiesta anche l'iscrizione con le attività di "elettricista d'auto", "meccanico d'auto" e di "gommista".

(5)  I 24 mesi di esperienza professionale previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera b), sono adeguati se relative nuove disposizioni comunitarie o statali dovessero determinare un'altra durata di esperienza professionale.

(6)  Alle persone che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolgono una professione di cui al titolo II e sono iscritte nel Registro delle imprese sono riconosciuti i requisiti professionali corrispondenti. 61)

(6/bis)  Alle persone che al momento dell’entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono iscritte nel Registro delle imprese con l’attività di “manutentore del verde”, “giardiniere”, “sistemazione orti e giardini” o “decoratore di giardini”, sono riconosciuti i requisiti professionali corrispondenti all’attività di “manutentore del verde”. Le persone che si sono iscritte nel Registro delle imprese con l’attività di “manutentore del verde”, “giardiniere”, “sistemazione di orti e giardini” o “decoratore di giardini” nel lasso di tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, e la data di entrata in vigore della presente disposizione, devono dimostrare il possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di “manutentore del verde” entro il 30 settembre 2023, pena la cancellazione dell’attività dal Registro delle imprese. Le imprese che all’entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese con l’attività di “giardiniere”, “sistemazione orti e giardini” o “decoratore di giardini” sono iscritte d’ufficio con l’attività di “manutentore del verde. 62)

(7)  Nel caso di subentro nella gestione o nella titolarità di un panificio, le persone con vincoli di parentela entro il terzo grado o affini in linea retta con la persona che cede l'azienda sono esonerate, per un periodo di tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, dalla dimostrazione dei requisiti professionali di cui all'articolo 38.

(8)  Le denominazioni esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono adattate, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, alle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40.

(9)  Per la riclassificazione delle imprese artigiane iscritte nel Registro delle imprese come imprese artigiane con attività artigianale secondaria di cui all'articolo 6, comma 3, è fissato un termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(10)  Allo scopo della stesura dell'elenco di cui all'articolo 9, comma 1, la Camera di commercio invia alla Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle attività artigiane registrate.

(11)  Il vigente ordinamento del servizio di spazzacamino di cui al decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 62, e successive modifiche, è recepito.

(12) 63)

(13)  Le iscrizioni nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, rimangono valide.

(14)  Due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge la Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio esamina, assieme alle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia, gli effetti della legge ed in particolare delle disposizioni che definiscono le attività artigiane e l'impresa artigiana.

(15)  Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di "tecnico d'auto" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "meccatronico/meccatronica d'auto”.64)

(16)  Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di "applicatore/applicatrice di unghie artificiali" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "onicotecnico/onicotecnica". 64)

(17)   65)

(18)  Le imprese che al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l’attività di “carrozziere/carrozziera“ vengono iscritte d’ufficio con l’attività di “tecnico/tecnica carrozziere“. Le imprese che al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l’attività di “meccatronico/meccatronica d’auto“ vengono iscritte d’ufficio con l’attività di “meccatronico/meccatronico d’auto e gommista". 66)

(19)  Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 12 è emanato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente comma. 67)

(20)  Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di “installatore di impianti termosanitari/installatrice di impianti termosanitari” vengono iscritte d'ufficio con l'attività di “tecnico/tecnica di termosanitari e di ventilazione”. 68)

(21)  Le persone che al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione svolgono la professione di “risanatore/risanatrice di camini” e sono iscritte con la corrispondente denominazione nel Registro delle imprese, mantengono l’iscrizione con tale denominazione. Alla compilazione della dichiarazione di conformità dovrà provvedere un’impresa abilitata per tutti gli impianti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 27. 69)

(22)  Fino al 31 dicembre 2022 gli articoli 32, comma 1/bis, lettera b), e 38, comma 1/bis, e successive modifiche, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, continuano ad applicarsi a coloro che entro il 30 giugno 2021 hanno frequentato un corso formativo per onicotecnico/onicotecnica o gelatiere/gelatiera di cui agli articoli 31, comma 1, lettera h), e 37, comma 1, lettera f). 70)

61)
L'art. 45, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 19, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
62)
L'art. 45, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 33, comma 7, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, e successivamente così modificato dall’art. 23, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
63)
L'art. 45, comma 12, è stato abrogato dall'art. 1, comma 21, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
64)
I commi 15, e 16, dell'art. 45, sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 20, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
65)
L'art. 45, comma 17, è stato aggiunto dall'art. 7, comma 2, della L.P. 14. luglio 2015, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera e), della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
66)
L'art. 45, comma 18, è stato aggiunto dall'art. 28, comma 5, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.  Il testo tedesco è stato modificato dall'art. 62, comma 5, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
67)
L'art. 45, comma 19, è stato inserito dall'art. 33, comma 8, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
68)
L'art. 45, comma 20, è stato inserito dall'art. 15, comma 5, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
69)
L'art. 45, comma 21, è stato inserito dall'art. 15, comma 5, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
70)
L’art. 45, comma 22, è stato aggiunto dall’art. 23, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 46 (Disposizioni finanziarie)

(1)  Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2008 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 05100 e 05115 del bilancio provinciale 2008, autorizzate ai sensi della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, abrogata con l'articolo 47.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

Art. 47 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogate:

  1. la legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, e successive modifiche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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