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d) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 42 (Disposizioni procedurali)

(1)  Le ulteriori prescrizioni per l'attuazione del titolo II sono stabilite con regolamento di esecuzione.

(2)  Le disposizioni di cui al titolo II valgono anche se le relative attività sono esercitate da imprese industriali oppure di servizio. In tal caso i rispettivi requisiti professionali possono essere dimostrati anche da dipendenti dell'impresa.

(2/bis)  Le disposizioni di cui al titolo II, capo V-bis, valgono anche se le relative attività sono esercitate da imprese agricole. 48)

(2/ter)  L’esperienza professionale di cui al titolo II è intesa come esperienza lavorativa svolta a tempo pieno. 49)

(3)  Fatte salve le disposizioni di cui al titolo II della presente legge ed in sintonia con gli articoli da 43 a 55 del Contratto CE e le direttive 2005/36/CE e 2006/123/CE, lo svolgimento in proprio di attività artigiane, che risultano nell'elenco delle professioni oggetto di apprendistato della provincia di Bolzano, è legato alla dimostrazione dei requisiti professionali stabiliti con regolamento d'esecuzione. Per lo svolgimento in proprio di attività artigiane, che non risultano nell'elenco della provincia di Bolzano delle professioni oggetto d'apprendistato, la Giunta provinciale, in sintonia con le sopraccitate norme UE e sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia, può prescrivere un'esperienza professionale in materia di almeno due anni.

(4)  I programmi d'esame di maestro artigiano per segantini e carpentieri devono prevedere conoscenze professionali tali da garantire la produzione a regola d'arte di legname da costruzione, in particolare quelle che abilitano all'adempimento delle funzioni di direttore tecnico di cui al decreto ministeriale del 14 settembre 2005. Il rispettivo diploma di maestro artigiano sostituisce l'attestato di qualifica previsto dal citato decreto.

(5)  Le competenze del tecnico abilitato di cui all'articolo 1, comma 348, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, compresa la relativa responsabilità civile e penale, possono, limitatamente alle attività rientranti nell'ambito delle proprie competenze come stabilite dal profilo professionale, essere esercitate anche da coloro che hanno concluso con esito positivo la formazione di cui all'articolo 12 della presente legge. Questo vale a condizione che la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia, abbia stabilito le attività artigiane in materia nonché l'attribuzione dei vari investimenti energetici alle rispettive professioni.

(6)  Le imprese artigiane iscritte per lo svolgimento di una data attività nel Registro delle imprese di un'altra regione italiana o della provincia di Trento e che intendono stabilirsi con la stessa attività in provincia di Bolzano vengono iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano sulla base della loro iscrizione nel Registro delle imprese della regione o provincia di origine. Lo stesso vale per le abilitazioni all’esercizio in proprio dell’attività concesse dalle competenti autorità nelle altre regioni italiane. 50)

(7)  Cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che intendono esercitare un'attività artigiana o stabilirsi con la stessa in provincia di Bolzano, sottostanno per lo svolgimento dell'attività rispettivamente per l'iscrizione nel Registro delle imprese alla direttiva 2005/36/CE e alle corrispondenti norme di applicazione.

(8)  L’assolvimento della formazione di maestro artigiano ai sensi del titolo I, capo IV, abilita magnani e fabbri iscritti nel Registro delle imprese all’esercizio delle funzioni di direttore tecnico e coordinatore di saldatura ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64 – recepite nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – nonché ai sensi dell’articolo 5 del decreto- legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 51)

(9)  Nel caso in cui norme dell’Unione europea o statali dispongano che per l’esercizio di determinate attività o per l’utilizzo di certe materie prime o materiali siano necessari particolari requisiti oppure specifici standard, a tali disposizioni può essere data attuazione con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. 22)

(10)  L’assolvimento della formazione di maestro artigiano ai sensi del titolo I, capo IV, abilita i maestri artigiani iscritti nel Registro delle imprese ad esercitare la funzione di direttore tecnico ai sensi degli articoli 87 e 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 22)

(11)  Le persone che ai sensi del titolo I, capo IV, sono in possesso del diploma di maestro artigiano, nelle professioni del settore edilizia e installazione, che vanno stabilite con delibera della Giunta provinciale, sono abilitate all'emissione delle certificazioni sul rendimento energetico nell'edilizia, di cui alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia. 22)

48)
L'art. 42, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 33, comma 6, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
49)
L'art. 42, comma 2/ter, è stato inserito dall'art. 15, comma 4, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
50)
L'art. 42, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 13, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
51)
I commi, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 42 sono stati inseriti dall'art. 1, comma 14, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
22)
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, Nr. 10, nelle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 29, comma 1, le parole „operaio specializzato o operaia specializzata“ sono state sostituite dalle parole „operario qualificato o operaia qualificata“.
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