(1) Le prestazioni del fondo sono erogate all'interessato o al suo rappresentante legale sotto forma di assegno di cura mensile. In presenza dei requisiti da stabilirsi dalla Giunta provinciale, la prestazione può essere erogata, su richiesta, alle persone che prestano l'assistenza.
(2) L'ammontare dell'assegno di cura mensile è determinato in base al livello di non autosufficienza, valutato secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, ed è differenziato nei seguenti quattro livelli:
- 1° livello - euro 510;7)
- 2° livello - euro 900;
- 3° livello - euro 1.350;
- 4° livello - euro 1.800.
(3) Per l'assistenza nelle residenze per anziani e in determinate forme di assistenza abitativa, l’assegno di cura è integrato con un ulteriore importo, fissato dalla Giunta provinciale in base ai servizi di assistenza e di cura offerti. In deroga al comma 1, nei casi e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i pagamenti del fondo per la non autosufficienza per le persone ospitate a lungo termine nelle residenze per anziani o in determinate forme di assistenza abitativa vanno direttamente agli enti gestori delle strutture. In tali casi l’importo previsto per il pagamento delle prestazioni di assistenza e di cura può essere determinato come importo unitario per posto letto, anche in deroga agli importi previsti al comma 2. Ai fini dell’armonizzazione dei criteri di ammissione nei servizi accreditati di cui al presente comma, la Giunta provinciale può impartire direttive vincolanti agli enti gestori. 8)
(3/bis ) Per le persone ospitate a lungo termine nelle residenze per anziani o in determinate forme di assistenza abitativa e aventi diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, il pagamento ha luogo a carico del fondo per la non autosufficienza, con le medesime modalità previste dal comma 3 per l’assegno di cura. 9)
(4) Se nel corso delle visite domiciliari di cui all’articolo 3, comma 2, si riscontra che non è garantita un’adeguata assistenza, o quando vi sono altri motivi che lo rendono opportuno, parte dell’assegno di cura mensile può essere garantito in forma di prestazione di servizi. L’ulteriore erogazione delle prestazioni previste dalla presente legge può essere vincolata all’effettiva fruizione di tali prestazioni di servizi. I relativi criteri sono fissati con la deliberazione di cui all’articolo 12, comma 1. 10)
(5) La Giunta provinciale può aumentare l'assegno di cura mensile ogni due anni, con arrotondamento all'unità di euro superiore, in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nel biennio stesso. Rimane esclusa la quota dell'indennità di accompagnamento.
(6) Nel caso di cumulo dell’assegno di cura con agevolazioni garantite da altri enti ed aventi le medesime finalità dell’assegno di cura, gli importi mensili di cui al comma 2 possono essere ridotti sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale. 11)