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e) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 91)
Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.

Art. 3 (Accertamento dello stato di non autosufficienza)        delibera sentenza

(1)  Lo stato di non autosufficienza è accertato, su richiesta, dalle unità di valutazione, territorialmente articolate, composte da infermieri e da operatori socio-assistenziali o operatori specializzati dei servizi sociali. Nell'esercizio delle proprie funzioni le unità sono coadiuvate dal medico di base competente. In tale sede alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie sono offerti consulenza, orientamento e informazione sull'assistenza a domicilio.

(1/bis)  L’accertamento dello stato di non autosufficienza e del relativo livello ai fini dell’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 8, ha luogo esclusivamente sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 12, comma 1, e dei relativi strumenti di valutazione. 3)

(2)  L’unità di valutazione e gli enti gestori dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, eseguono visite domiciliari per offrire supporto alle famiglie, per verificare l’adeguatezza dell’assistenza prestata a domicilio e per verificare la permanenza delle condizioni che hanno dato diritto alla prestazione. L’assegno di cura è revocato se la persona beneficiaria o il suo legale rappresentante non acconsente alla verifica della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, o non rende possibili le visite. Le modalità di espletamento delle visite domiciliari sono definite dalla Giunta provinciale. 4)

(3)  Contro l'esito dell'accertamento è ammesso ricorso alla commissione d'appello entro 45  giorni dalla notifica della decisione. La decisione della commissione d'appello è definitiva. 5)

(4)  La commissione d'appello è composta da un medico, un infermiere e un operatore socio-assistenziale.

(5)  Le unità di valutazione e la commissione di appello sono nominate dalla Giunta provinciale e possono avvalersi di altri esperti nel campo socio-assistenziale e sanitario.

(6)  Una nuova valutazione può essere eseguita su richiesta o, in caso di evidente variazione dello stato di non autosufficienza, anche d'ufficio.

(7) La valutazione dello stato di non autosufficienza è da ripetersi periodicamente, secondo i criteri stabiliti con la delibera di cui all’articolo 12, comma 1. 6)

massimeDelibera 14 marzo 2023, n. 219 - Criteri per il finanziamento delle spese di investimento degli enti gestori dei servizi sociali
3)
L'art. 3, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
4)
L'art. 3, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 13, comma 2, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e successivamente dall‘art. 35, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
5)
L'art. 3, comma 3, è stato così modificato dall'art. 20, comma 2, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
6)
L'art. 3, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 20, comma 3, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
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ActionActionAssistenza alle persone non autosufficienti
ActionActionArt. 1 (Diritto all'assistenza in stato di non autosufficienza)    
ActionActionArt. 2 (Definizione)
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