(1) Lo stato di non autosufficienza è accertato, su richiesta, dalle unità di valutazione, territorialmente articolate, composte da infermieri e da operatori socio-assistenziali o operatori specializzati dei servizi sociali. Nell'esercizio delle proprie funzioni le unità sono coadiuvate dal medico di base competente. In tale sede alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie sono offerti consulenza, orientamento e informazione sull'assistenza a domicilio.
(1/bis) L’accertamento dello stato di non autosufficienza e del relativo livello ai fini dell’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 8, ha luogo esclusivamente sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 12, comma 1, e dei relativi strumenti di valutazione. 3)
(2) L’unità di valutazione e gli enti gestori dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, eseguono visite domiciliari per offrire supporto alle famiglie, per verificare l’adeguatezza dell’assistenza prestata a domicilio e per verificare la permanenza delle condizioni che hanno dato diritto alla prestazione. L’assegno di cura è revocato se la persona beneficiaria o il suo legale rappresentante non acconsente alla verifica della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, o non rende possibili le visite. Le modalità di espletamento delle visite domiciliari sono definite dalla Giunta provinciale. 4)
(3) Contro l'esito dell'accertamento è ammesso ricorso alla commissione d'appello entro 45 giorni dalla notifica della decisione. La decisione della commissione d'appello è definitiva. 5)
(4) La commissione d'appello è composta da un medico, un infermiere e un operatore socio-assistenziale.
(5) Le unità di valutazione e la commissione di appello sono nominate dalla Giunta provinciale e possono avvalersi di altri esperti nel campo socio-assistenziale e sanitario.
(6) Una nuova valutazione può essere eseguita su richiesta o, in caso di evidente variazione dello stato di non autosufficienza, anche d'ufficio.
(7) La valutazione dello stato di non autosufficienza è da ripetersi periodicamente, secondo i criteri stabiliti con la delibera di cui all’articolo 12, comma 1. 6)