(1) I servizi di assistenza domiciliare, di assistenza semiresidenziale e i servizi residenziali sono gestiti ed erogati dagli enti gestori dei servizi sociali di cui all'articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dagli enti privati di cui all'articolo 20 della medesima legge.
(2) I servizi di cui al comma 1 devono essere accreditati dalla Provincia.