Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 31 luglio 2007, n. 31.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre un aumento della partecipazione della Provincia al capitale della società Fiera Bolzano s.p.a., con sede a Bolzano, sino all'importo di 3,5 milioni di euro, tramite conferimento in natura di propri beni patrimoniali o tramite la costituzione di un diritto reale. Alle conseguenti variazioni compensative di bilancio si provvede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.4)
L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 7 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.