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a) Legge provinciale 2 luglio 2007, n. 31)
Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "legge urbanistica provinciale"

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 17 luglio 2007, n. 29.

Art. 32 (Norme transitorie)

(1) Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 17 e all'articolo 19, commi 1 e 3, entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge. Prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra i comuni possono adottare le deliberazioni ivi previste. Decorso il suddetto termine e finchè il comune non ha determinato con regolamento l'aliquota del contributo sul costo di costruzione, l'aliquota ammonta a zero. Decorso il suddetto termine sono inoltre abrogate tutte le norme di legge e regolamentari provinciali che prevedono esenzioni dal contributo sul costo di costruzione incompatibili con le disposizioni di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

(2) I comuni trasmettono i piani di attuazione nonché le modifiche dei medesimi non ancora trasmessi in base ad altre disposizioni alla ripartizione provinciale urbanistica, la quale provvede alla pubblicazione in forma digitale.

(3) Per le abitazioni per cui sono stati assunti i vincoli ai sensi dell'articolo 79 della legge 11 agosto 1997, n. 13, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, decorso il termine ventennale di durata del vincolo, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo. Per le abitazioni convenzionate al fine di ottenere l'agevolazione edilizia per il loro recupero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, o dell'articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, il direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa rilascia, decorso il termine ventennale di durata del vincolo o dopo l'eventuale revoca dell'agevolazione edilizia, il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo. Per il rilascio dei nulla osta menzionati non è richiesta la concessione edilizia per il cambiamento della destinazione d'uso, prescritta dall'articolo 75, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.105)

(3/bis) Per tutte le abitazioni per le quali prima del 1° agosto 2007 sono stati assunti i vincoli di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, o dell'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel testo vigente fino al 31 luglio 2007, si continuano ad applicare le disposizioni fino ad allora vigenti. Per quanto riguarda l'alienabilità di tali abitazioni e la loro locazione all'Istituto per l'edilizia sociale o a persone indicate dal comune, si applicano le disposizioni dell'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.106)

(4) La facoltà disciplinata dall'articolo 107, comma 12, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, modificato dalla presente legge, di ricostruire nel verde agricolo all'interno dello stesso comune gli edifici espropriati per ragioni di pubblica utilità ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, ed esistenti nel verde agricolo al 1° ottobre 1997, rimane valida, nei limiti indicati dalla predetta disposizione, per tutti quegli edifici per i quali all'entrata in vigore della presente legge la previsione urbanistica ne consentiva l'esproprio.

105)

L'art. 32, comma 3, è stato così integrato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

106)

L'art. 32, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.