(1) Per l'applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nella tabella A, per l'anno finanziario 2008 sono autorizzate spese nella misura indicata nella tabella medesima.
(2) Per l'attuazione di interventi od opere ad esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, per l'anno finanziario 2008 e per il quadriennio 2009-2012 sono inoltre autorizzate spese nella misura indicata nella tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2009 al 2012 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria annuale.
(3) Per le finalità di cui al comma 2, l'amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 2008 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2008-2012, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2009 al 2012 non dovrà superare l'80 per cento della spesa autorizzata per l'esercizio 2008.