(1) 16)
(2) La rubrica dell'articolo 1/bis della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita: "Microstrutture e servizi diurni".
(3) 17)
(4) I commi 2 e 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, sono abrogati.