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f) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 121)
Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche 2)

1)
Pubblicata nel B.U. 27 novembre 2007, n. 48.
2)
Il titolo è stato così modificato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.

Art. 1 (Oggetto e disciplina) 3)      delibera sentenza

(1)  La presente legge disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni di legge di settore.

(1/bis)  La presente legge disciplina altresì le partecipazioni pubbliche detenute dalle amministrazioni di cui al comma 2 tenendo conto della particolarità del territorio e delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle minoranze linguistiche. 4)

(2)  Agli effetti della presente legge sono servizi pubblici quei servizi assunti:

  1. dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;
  2. dalle comunità comprensoriali e dai comuni, singoli o nelle relative forme associative o di collaborazione.

(3)  Agli effetti della presente legge sono servizi di rilevanza economica i servizi:

  1. che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dietro pagamento di corrispettivo da parte dei beneficiari, e
  2. in cui il soggetto gestore dei servizi medesimi si assume in tutto o in parte il rischio di gestione.

(4)  Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui al comma 2 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni o di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società che non producano beni o servizi di interesse generale nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.  Le predette limitazioni si applicano anche nei confronti di società indirettamente controllate. 5)  6) 

(4/bis)  Le amministrazioni di cui al comma 2, nei limiti di cui al comma 4, possono altresì acquisire o mantenere partecipazioni e costituire società:

  1. di produzione di beni e servizi di interesse generale, compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  2. di progettazione, realizzazione e gestione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o di organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici;
  3. che svolgono servizi di committenza;
  4. di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni. A queste società, controllate dalle amministrazioni di cui al comma 2, è fatto divieto di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società, ferme restando specifiche autorizzazioni degli enti soci o le diverse previsioni di legge provinciali adottate nell’esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, ad eccezione delle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di amministrazioni pubbliche; 7)
  5. aventi per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, oltre che nelle società/aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze siano state trasferite, ai sensi dell’articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, a titolo gratuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali. 8) 9)

(4/ter)  Al solo fine di valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni di cui al comma 2, anche in deroga al comma 4, possono acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento. Nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’articolo 3/bis del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 4/bis, lettera a), purché l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni trova piena applicazione il comma 5/bis, lettera e). 10)

(4/quater)  Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono:

  1. l’attribuzione di deleghe di gestione a un solo amministratore da parte del consiglio di amministrazione, salva l’attribuzione di deleghe al presidente previa autorizzazione dell’assemblea; 11)
  2. il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
  3. il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
  4. l’obbligo di nomina dell‘organo di controllo o di un revisore nelle società a responsabilità limitata;
  5. il divieto di affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale nelle società per azioni. 12)

(5) Le amministrazioni di cui al comma 2 effettuano, al più tardi entro il 31 dicembre 2017, una revisione straordinaria, che consiste in una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dirette e indirettamente controllate, possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che eventualmente devono essere alienate, e che costituisce aggiornamento dell’ultimo piano di razionalizzazione adottato. Entro lo stesso termine sono adeguati gli statuti societari secondo le previsioni della presente legge. 5)  13)

(5/bis) Le amministrazioni di cui al comma 2 effettuano con cadenza triennale entro il 31 dicembre, a partire dall’anno 2020, con proprio provvedimento aggiornabile annualmente, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirettamente controllate. A tal fine esse predispongono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, dismissione, assegnazione, conferimento, aggregazione, trasformazione, scissione o fusione, corredato di un’apposita relazione tecnica, ove ricorrano i presupposti di seguito elencati:

  1. partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui ai commi 4, 4/bis e 4/ter;
  2. società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  3. società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  4. partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  5. partecipazioni in società che non gestiscono servizi di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti  in sede di prima applicazione, per le società di cui al comma 4/bis, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi alla data del 23 settembre 2016;  14)
  6. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
  7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite ai sensi dei commi 4, 4/bis e 4/ter. 15)

(5/ter) 16)

(5/quater)  Gli organi di cui al comma 5/bis  motivano adeguatamente il discostamento dai criteri di massima ivi indicati. 17)

(6) Le società a controllo pubblico sono soggette alla seguente disciplina: 18)

  • a) l’organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico, oppure, se deliberato con motivazione dell’assemblea dei soci per assicurare la rappresentanza delle amministrazioni partecipanti ovvero dei gruppi linguistici o per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un consiglio di amministrazione composto da tre a sei membri; 19)
  • b)  20)
  • c) fermo restando la disciplina vigente in materia di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione dei sindaci, dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali, l'assunzione, da parte di un sindaco, assessore o consigliere comunale o provinciale o di persona che sia titolare di un vitalizio derivante dall'appartenenza a un Consiglio provinciale od regionale, al Parlamento nazionale o europeo, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso comune o dalla Provincia, non titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società; 21)
  • c/bis) le persone nominate dalle amministrazioni di cui al comma 2, con incarichi di amministratore non percepiscono per tali incarichi alcun compenso, se sono già titolari di un vitalizio derivante dall’appartenenza a un Consiglio provinciale o regionale, al Parlamento nazionale o europeo. Ai titolari di vitalizi delle istituzioni sopra menzionate non possono essere conferiti incarichi di consulenza retribuiti dal Consiglio o dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale è delegata a emanare il relativo regolamento; 22)
  • d)  5)  23)
  • e) in rappresentanza delle amministrazioni di cui al comma 2 nonché delle società da queste controllate e partecipate, la stessa persona può ricoprire, negli organi di amministrazione e/o di vigilanza delle medesime, al massimo tre cariche e per non più di tre mandati consecutivi nella stessa società. I predetti limiti non si applicano alle cariche conferite a titolo gratuito oppure con reversibilità del compenso al management nell’ambito del gruppo societario. 24)
  • f) nei consigli di amministrazione e di vigilanza nessuno dei due sessi deve essere rappresentato nella misura di oltre due terzi, pena la nullità della nomina. 25)26)
  • g) i contratti di lavoro stipulati con gli amministratori delegati/le amministratrici delegate e i direttori/le direttrici generali prevedono un divieto di concorrenza, ai sensi dell’articolo 2125 del codice civile; 27)
  • h) i componenti degli organi amministrativi e di controllo, oltre ai requisiti stabiliti dallo statuto della società, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia; 28)
  • i) alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi, degli organi di controllo e dei dirigenti, si provvede nel rispetto dei criteri determinati dalla Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti con cui classificare le società e in conformità a criteri che perseguono l’obiettivo del contenimento della spesa. In ogni caso si applica il limite massimo retributivo di 240.000,00 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. In deroga a quanto previsto dal comma 8, detta disciplina sui compensi si applica anche alle società da esso disciplinate; 29)
  • j) gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, fatta salva l’esigenza di garantire sulle società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui alla lettera i), essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall’applicazione della presente lettera non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori; 30)
  • k) le società controllate stabiliscono con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle del personale, previsti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 13, comma 6/bis della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, nonché ai sensi delle norme provinciali inerenti l’utilizzo delle procedure di mobilità e dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche di derivazione europea. I provvedimenti delle società e i relativi contratti sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle amministrazioni pubbliche socie. Le società controllate perseguono l’obiettivo del graduale allineamento con i criteri di assunzione del personale e con il trattamento giuridico-economico previsti dalla normativa provinciale. Le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio  anche in relazione agli esiti della revisione straordinaria di cui al comma 5 e redigono in via transitoria un elenco delle eventuali eccedenze di personale. Tale elenco viene pubblicato sul sito istituzionale della società e delle amministrazioni pubbliche socie, allo scopo di agevolare eventuali processi di mobilità a livello provinciale; a tale elenco attingono fino al 30 giugno 2018 le stesse società a controllo pubblico prima di procedere a nuove assunzioni  a tempo indeterminato, salvi i casi ove sia indispensabile personale in possesso di specifiche competenze, che non sia incluso negli elenchi. 31)

(7)  Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari.5) 

(8)  La presente legge non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati ovvero che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. La presente legge non si applica altresì alle loro società partecipate anche indirettamente. Ove il procedimento di quotazione si sia concluso entro il 23 settembre 2017, la presente legge continua a non applicarsi alle stesse società. 32)

(9)  Ai fini della presente legge per “società indirettamente controllate” si intendono le società controllate da società a controllo pubblico. 33)

(10)  Si rinvia al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per quanto attiene alle definizioni, ai tipi di società e all’assetto organizzativo delle società inhouse. 34)

massimeDelibera 19 dicembre 2017, n. 1407 - Linee guida per la redazione della carta della qualità dei servizi pubblici locali
massimeDelibera N. 1863 del 03.06.2008 - Autorizzazione alla costituzione ed approvazione delle statuto societario della Business Location Alto-Adige/Südtirol S.p.A.
3)
Il titolo dell'art. 1 è stato così modificato dall'art. 12, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
4)
L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
5)
I commi 4, 5, 6 e 7 sono stati aggiunti dall'art. 25, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
6)
L'art. 1, comma 4, è stato prima modificato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1, e successivamente dall'art. 12, comma 4, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
7)
La lettera d) dell'art. 1, comma 4/bis, è stata così sostituita dall'art. 16, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
8)
L'art. 1, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
9)
La lettera e) dell'art. 1, comma 4/bis, è stata così modificata dall'art. 16, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
10)
L'art. 1, comma 4/ter, è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27, e successivamente così integrata dall'art. 16, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
11)
Il testo tedesco della lettera a) dell'art. 1, comma 4/quater, è stato modificato dall'art. 16, comma 4, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
12)
L'art. 1, comma 4/quater, è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
13)
L'art. 1, comma 5, è stato prima modificato dall'art. 11, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7, e successivamente così sostituito dall'art. 12, comma 6, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
14)
La lettera e) dell'art. 1, comma 5/bis, è stata così modificata dall'art. 16, comma 5, della L.P. 17 dicembre 2017, n. 22.
15)
L'art. 1, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente così sostituito dall'art. 12, comma 7, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
16)
L'art. 1, comma 5/ter, è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente abrogato dall'art. 12, comma 8, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
17)
L'art. 1, comma 5/quater, è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivmante così modificato dall'art. 12, comma 9, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
18)
L'alinea dell'art. 1, comma 6, è stata così sostituita dall'art. 16, comma 7, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
19)
La lettera a), dell'art. 1, comma 6, è stata prima sostituita dall'art. 16, comma 8, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22, e successivamente dall'art. 5, comma 1, della L.P. 19 dicembre 2019, n. 15. Infine la lettera a) dell'art. 6, comma 1, è stata abrogata dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 16 aprile 2020, n. 3 con reviviscenza della lettera a), dell'art. 1, comma 6, così come sostituita dall'art. 16, comma 8, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
20)
La lettera b), dell'art. 1, comma 6, è stata abrogata dall'art. 20, comma 1, lettera e), della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
21)
La lettera c) dell'art. 1, comma 6, è stata prima modificata dall'art. 1, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 8, e successivamente dall'art. 16, comma 9, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
22)
La lettera c/bis) è stata inserita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 8, e successivamente così modificata dall'art. 16, comma 11, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
23)
La lettera d), dell'art. 1, comma 6, è stata abrogata dall'art. 20, comma 1, lettera e), della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
24)
La lettera e) è stata aggiunta dall'art. 2, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, n. 8, poi sostituita dall'art. 18, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1, modificata dall'art. 10, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e dall'art. 16, comma 12, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
25)
La lettera f) dell'art. 1, comma 6, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, della L.P. 19 gennaio 2012, n. 3, e successivamente così modificata dall'art. 16, comma 14, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
26)
Vedi anche l'art. 2, comma 1, della L.P. 19 gennaio 2012, n. 3.
27)
La lettera g) dell'art. 1, comma 6, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.P. 19 gennaio 2012, n. 3, e successivamente sostituita dall'art. 16, comma 16, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22, e dall'art. 19, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
28)
La lettera h) è stata aggiunta dall'art. 16, comma 17, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22, e successivamente così modificata dall'art. 6, comma 2, della L.P. 19 dicembre 2019, n. 15. Infine la lettera h) dell'art. 6, comma 1, è stata abrogata dall'art. 38, comma 1, lettera b), della L.P. 16 aprile 2020, n. 3 con reviviscenza della lettera h), dell'art. 1, comma 6, così come sostituita dall'art. 16, comma 17, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
29)
La lettera i) è stata aggiunta dall'art. 16, comma 17, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
30)
La lettera j) è stata aggiunta dall'art. 16, comma 17, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
31)
La lettera k) è stata aggiunta dall'art. 16, comma 17, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22, e successivamente così modificata dall'art. 5, comma 1, della L.P. 15 marzo 2018, n. 3.
32)
L'art. 1, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 10 della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
33)
L'art. 1, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 10 della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
34)
L'art. 1, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 10 della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.

Art. 2 (Modalità di gestione ed erogazione)

(1)  Gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, gestiscono ed erogano i servizi pubblici a rilevanza economica direttamente con le proprie strutture organizzative ovvero attraverso:

  1. società a capitale interamente pubblico;
  2. soggetti privati;
  3. società a partecipazione mista pubblica e privata. 35)

(1/bis)  Ai fini della presente legge si intendono quali soggetti privati anche le società a capitale interamente pubblico non organizzate nelle forme di cui all’articolo 3.36)

(2)  Le amministrazioni che scelgono di gestire i pubblici servizi secondo le modalità di cui alle lettere a) o b) o assumono partecipazioni in società o altri organismi, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti in ordine alle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui alle lettere predette e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.37) 

35)
La lettera c) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 7, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
36)
L'art. 2, comma 1/bis , è stato inserito dall'art. 21, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
37)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 25, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

Art. 3 (Affidamento a società a capitale interamente pubblico)    delibera sentenza

(1)  I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati a società di capitali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), qualora uno o più enti di cui all'articolo 1, comma 2:

  1. detengano per intero il capitale sociale;
  2. esercitino sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi;
  3. la società realizzi la parte più rilevante della propria attività con uno o più degli enti che la controllano.

(2)  Sussiste il controllo ai sensi del comma 1, lettera b), qualora gli enti:

  1. provvedano direttamente alla nomina ed alla revoca degli amministratori e dei sindaci della società;
  2. svolgano funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attività e dettando le direttive generali per raggiungerli;
  3. esercitino attività di controllo gestionale e finanziario, attraverso l'esperimento di sopralluoghi ed ispezioni nonché attraverso l'esame di report periodici sull'efficacia, sull'efficienza e sull'economicità del servizio.

(3)  La rilevanza dell’attività ai sensi del comma 1, lettera c), è verificata in conformità alle norme ed ai principi comunitari nonché alla consolidata interpretazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione europea.38)

massimeDelibera N. 3128 del 01.09.2008 - STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA - revoca delibera n. 2284 del 30.06.2008 ed approvazione del nuovo statuto societario
38)
L'art. 3, comma 3, è stato prima dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 23 dicembre 2008, n. 439, e poi così sostituito dall'art. 21, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.

Art. 4 (Affidamento a soggetti privati tramite concorso)

(1)  I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati ad imprese private idonee da individuarsi attraverso l'espletamento di procedure competitive di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Art. 5 (Affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata)

(1)  I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati a società a partecipazione mista pubblica e privata, in cui:

  1. il socio privato detenga una quota non inferiore al 40 per cento;39)
  2. il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano stabilite le condizioni, i compiti operativi, le modalità e la durata della gestione del servizio nonché le modalità di liquidazione del socio medesimo alla scadenza prevista.40)41)

(2)  È vietata la proroga o la rinnovazione dell'affidamento alla sua scadenza.42) 

39)
La lettera a) dell'art. 5, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 21, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
40)
La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in merito all'art. 5, comma 1, con sentenza 23 dicembre 2008, n. 439.
41)
La lettera b) dell'art. 5, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 21, comma 4, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
42)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 6 (Divieto di esercizio di attività imprenditoriali)  

(1)  Ai/alle presidenti, ai/alle vicepresidenti, agli amministratori delegati/alle amministratrici delegate e ai direttori/alle direttrici generali degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), dipendenti dalla Provincia autonoma di Bolzano o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze anche delegate, o delle società a partecipazione mista pubblica e privata, è fatto divieto di esercitare attività imprenditoriali nel settore economico in cui viene fornito il servizio pubblico. In caso di violazione di tale norma, la Provincia autonoma di Bolzano revoca ai sensi della presente legge l'incarico affidato. 43)

43)
L'art. 6 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 19 gennaio 2012, n. 3.

Art. 6/bis (Alienazione di partecipazioni sociali)

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a disporre l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali detenute dalla Provincia autonoma di Bolzano o su quote di esse.

(2)  L’alienazione delle partecipazioni o di quote di esse è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi particolari, a seguito di atto motivato con riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con singoli acquirenti. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

(3)  Nei confronti degli enti appartenenti al sistema territoriale integrato di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sempre ammessa l’alienazione nelle forme di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo, anche in deroga all’onere motivazionale ivi previsto.

(4)  La mancanza o invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’alienazione della partecipazione rende inefficace l’atto di alienazione della partecipazione.

(5)  È fatta salva la disciplina speciale recata da disposizioni di legge provinciali. 44)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

44)
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
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