(1) Sono considerate attività di servizi le seguenti attività:
(2) Le disposizioni della presente legge non si applicano alle seguenti attività:
(3) Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le attività di servizio, tenuto conto della classificazione delle attività economiche Ateco dell'Istituto nazionale di statistica e della classificazione prevista dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, sono così suddivise: