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g) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 71)
Disposizioni in conncessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008
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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° agosto 2006, n. 31.

Art. 19/bis (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)       delibera sentenza

(1)  In aderenza ai disposti recati all’articolo 15, comma 6/ter,  del decreto legge  31 maggio 2010, n 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, rimangono confermate la durata e la validità trentennale delle nuove concessioni rilasciate secondo modalità ad evidenza pubblica in base all’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, per quelle in scadenza alla data del 31 dicembre 2010. Qualora alla data predetta, per una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l’individuazione del nuovo aggiudicatario della gara o qualora una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in scadenza sia prorogata per effetto dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche, o della corrispondente disciplina provinciale, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione per un periodo comunque non superiore a cinque anni, fino al subentro dell’aggiudicatario della gara da indirsi nei termini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche, o alla corrispondente disciplina provinciale, alle condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti, salvo l’obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, per progetti di compensazione ambientale, da realizzarsi su proposta dei comuni rivieraschi, un canone annuo aggiuntivo di 38 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Una parte di questo canone annuo aggiuntivo può anche essere versato, d’intesa con i comuni rivieraschi e il concessionario, direttamente ai comuni rivieraschi.  Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l’ordinaria manutenzione, si applica l’articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 21)

(1/bis)  Per le grandi concessioni idroelettriche riguardanti le centrali ad acqua fluente scadute entro il 31 dicembre 2010 e per le quali alla data suddetta si sia conclusa la procedura a evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo concessionario, ma utilizzate da terzi, l’utilizzatore della centrale deve versare alla Provincia e/o ai comuni rivieraschi un canone annuo aggiuntivo per progetti di compensazione ambientale nella misura di 44 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per il biennio 2014/2015. Per il triennio 2011/2013 resta fermo l’obbligo per l’utilizzatore di versare un canone aggiuntivo per progetti di compensazione ambientale nella misura pari a quanto offerto dal vincitore in sede di detta procedura, nel limite massimo del 2 per cento dei ricavi realizzati nello stesso periodo dalla centrale. 22)

(1/ter)  Se per finanziare progetti di compensazione ambientale i comuni hanno assunto un mutuo oppure un finanziamento tramite il fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, essi possono utilizzare i canoni annui aggiuntivi per progetti di compensazione ambientale per rimborsare le rate di mutuo o finanziamento. 23)

(1/quater)  I canoni annui aggiuntivi per progetti di compensazione ambientale possono essere usati dai comuni anche per il finanziamento di misure riguardanti beni di proprietà di terzi. 24)

(2)  I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica per uso idroelettrico sono rideterminati in 9,65 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta fino a 220 kW, con una quota annua esente di 50,00 euro, in 11,95 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta da 220 kW fino a 3.000 kW e in 27,15 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta oltre 3.000 kW.

(3)  La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore e viene assunta quando l'impianto è fermo, e il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

(4)  Per le concessioni di derivazione da più acque pubbliche, che vengono gestite con un unico impianto, si applica un canone unico, quello maggiore.

(5)  Una quota pari a 0,95 euro del canone per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta è finalizzata al mantenimento o miglioramento della fauna ittica delle acque pubbliche secondo criteri e modalità da fissarsi dalla Giunta provinciale.

(6)  Almeno il 50 per cento delle somme incassate dalla Provincia autonoma di Bolzano a titolo di canoni demaniali annui per utenze di acqua pubblica, al netto degli importi di cui al comma 5, ma comunque l’importo pari a 10,6 milioni di euro, sarà assegnato annualmente ai comuni nei termini e nei modi fissati dalla Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei comuni.

(7)  Gli importi di cui ai commi 2, 5 e 6 possono essere aggiornati ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo l’indice ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 centesimi. 25)

massimeDelibera 24 gennaio 2023, n. 58 - Adeguamento all’inflazione dei canoni annuali relativi alle utenze d’acqua pubblica a scopo idroelettrico per il biennio 2023-2024
massimeDelibera 22 novembre 2022, n. 853 - Intesa con il Consiglio dei Comuni per la ripartizione del canone idrico dell'anno 2022 e assegnazione degli importi ai Comuni
massimeDelibera 12 dicembre 2017, n. 1393 - Criteri e modalità per l'impiego della parte del canone annuo relativo alle derivazioni idroelettriche finalizzata al mantenimento o miglioramento della fauna ittica e dei gamberi - Revoca della deliberazione del 04 luglio 2011, n. 1018
21)
L'art. 19/bis, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 13, e poi dall'art. 14, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
22)
L'art. 19/bis, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 2, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
23)
L'art. 19/bis, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 33, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
24)
L'art. 19/bis, comma 1/quater, è stato inserito dall'art. 33, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
25)
L'art. 19/bis è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
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