(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2006 la spesa massima di 50.000,00 euro, cui si fa fronte mediante corrispondente quota delle disponibilità degli stanziamenti previsti alla unità previsionale di base 01115 del bilancio di previsione 2006.
(2) La spesa a carico degli esercizi successivi viene stabilita con legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.