(1) L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, escluse quelle previste dagli articoli 23 e 24, è autorizzato dall'Agenzia provinciale, fatte salve le disposizioni della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.
(2) Avverso l'autorizzazione dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, al comitato VIA20) di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.