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i) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 41)2)
La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 giugno 2006, n. 24.

Operazioni di smaltimento

NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 25 luglio 1975 sui rifiuti, modificata con la direttiva 91/156/CEE, infine modificata con la direttiva 91/692/CEE, conformata con la decisione della Commissione 96/350/CE del 24 maggio 1996, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

  • D1  Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
  • D2  Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
  • D3  Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
  • D4  Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
  • D5  Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
  • D6  Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
  • D7  Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
  • D8  Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
  • D9  Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
  • D10  Incenerimento a terra
  • D11  Incenerimento in mare
  • D12  Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
  • D13  Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
  • D14  Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
  • D15  Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
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