NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 25 luglio 1975 sui rifiuti, modificata con la direttiva 91/156/CEE, infine modificata con la direttiva 91/692/CEE, conformata con la decisione della Commissione 96/350/CE del 24 maggio 1996, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.