(1) La Giunta provinciale stabilisce:
(2) In casi particolari l'Agenzia provinciale per l'ambiente, di seguito denominata Agenzia provinciale, stabilisce con le autorizzazioni di cui agli articoli 24 e 25 i rifiuti e i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili e prodotti; la normativa sui rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 24 e 25, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perchè le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possano essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto, a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia l'intenzione o non abbia l'obbligo di disfarsene.