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Normativa provinciale
Tutela del paesaggio e dell' ambiente
Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
TITOLO I GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I Principi generali
Art. 3 (Definizioni)
i) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
1)
2)
La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 giugno 2006, n. 24.
2)
Regolamento di esecuzione: vedi
D.P.P. 11 settembre 2012, n. 29
e
D.P.P. 24 giugno 2013, n. 17
.
Art. 3 (Definizioni)
(1)
Ai fini della presente legge si intende per
rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 5;
[sottoprodotto: le sostanze e i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi della lettera a) e che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggono tali requisiti sin dalla fase della produzione;
abbiano un valore economico di mercato. La Giunta provinciale stabilisce i criteri secondo i quali le terre e rocce da scavo sono considerati come sottoprodotti.]
3)
rifiuti urbani problematici: i rifiuti urbani contenenti sostanze problematiche per l'ambiente;
produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale dei rifiuti) o che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
raccolta: l'operazione di prelievo, di spazzamento strade, di raggruppamento e di cernita dei rifiuti per il loro trasporto;
raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee al fine del loro avvio a recupero o smaltimento;
trattamento rifiuti: le operazioni di recupero o di smaltimento di cui alle lettere k) e l);
recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C;
smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto al circuito economico o di raccolta, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B. Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica della possibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero, e deve comunque tener conto delle seguenti prescrizioni:
la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile;
sono vietate l'esportazione e l'importazione di rifiuti urbani non pericolosi ai fini dello smaltimento, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali circoscritti a particolari situazioni e limitati nel tempo;
luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
discarica: un impianto adibito a smaltimento dei rifiuti, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
;
deposito preliminare: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di stoccaggio di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B;
messa in riserva: le attività di recupero consistenti nelle operazioni di stoccaggio di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;
deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti nel rispetto delle norme tecniche fissate dalla Giunta provinciale. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o da colui che effettua lavori artigianali o di sostituzione di beni presso terzi o da attività di assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività;
bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili;
autosmaltimento: le attività di smaltimento di rifiuti effettuate nel luogo della loro produzione diverse dalle operazioni di cui ai punti D2, D8, D9, D13, D14 e D15 dell'allegato B;
combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1, come RDF (Refuse Derived Fuel) di qualità normale, che viene recuperato, nel rispetto della gerarchia dei trattamenti possibili, dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorifico;
combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1, come RDF (Refuse Derived Fuel) di qualità elevata;
compost di qualità: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, agricoli e agroindustriali nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
4)
olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici nonché quelli contenuti nei filtri usati.
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
- Tutela delle acque, dell'aria e del suolo - gestione dei rifiuti - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente
Delibera N. 189 del 26.01.2009
- Criteri per la classificazione di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, come sottoprodotti
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 28.06.2002
- Tutela del suolo e disciplina dei rifiuti - diniego di importazione di rifiuti speciali di provenienza extraprovinciale
3)
La lettera c) dell'art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 16, comma 1, della
L.P. 10 giugno 2008, n. 4
. La lettera c), così come modificata dalla
L.P. 10 giugno 2008, n. 4
, è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale del 30.11.2009, n. 315.
4)
L'art. 3, comma 1, lettera w), è stata abrogata dall'art. 31, comma 1, della
L.P. 9 aprile 2009, n. 1
.
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XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
a) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6
b) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
h) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
i) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
GESTIONE DEI RIFIUTI
Principi generali
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Finalità)
Art. 3 (Definizioni)
Art. 4 (Classificazione dei rifiuti)
Art. 5 (Recupero dei rifiuti)
Art. 6 (Autosmaltimento)
Art. 7 (Esclusioni)
Ripartizione delle competenze
Piano provinciale di gestione dei rifiuti e ambiti territoriali
Obblighi dei produttori, detentori, trasportatori, commercianti, intermediari, recuperatori e smaltitori di rifiuti
Procedure di approvazione e di autorizzazione
Norme tecniche ed amministrative e gestione di particolari categorie di rifiuti
Norme finanziarie per la gestione dei rifiuti
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
TUTELA DEL SUOLO, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, TRANSITORIE E FINALI
(articolo 3, comma 1, lettera a)
(articolo 3, comma 1, lettera l)
(articolo 3, comma 1, lettera k)
(articolo 15, comma 1)
Allegato E (1)
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
(articolo 37)
j) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
k) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
l) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
m) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
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