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i) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 41)2)
La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 giugno 2006, n. 24.

Art. 3 (Definizioni)  delibera sentenza

(1) Ai fini della presente legge si intende per

  1. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  2. materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 5;
  3. [sottoprodotto: le sostanze e i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi della lettera a) e che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
    1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
    2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
    3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
    4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggono tali requisiti sin dalla fase della produzione;
    5. abbiano un valore economico di mercato. La Giunta provinciale stabilisce i criteri secondo i quali le terre e rocce da scavo sono considerati come sottoprodotti.] 3)
  4. rifiuti urbani problematici: i rifiuti urbani contenenti sostanze problematiche per l'ambiente;
  5. produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale dei rifiuti) o che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
  6. detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
  7. gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
  8. raccolta: l'operazione di prelievo, di spazzamento strade, di raggruppamento e di cernita dei rifiuti per il loro trasporto;
  9. raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee al fine del loro avvio a recupero o smaltimento;
  10. trattamento rifiuti: le operazioni di recupero o di smaltimento di cui alle lettere k) e l);
  11. recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C;
  12. smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto al circuito economico o di raccolta, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B. Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica della possibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero, e deve comunque tener conto delle seguenti prescrizioni:
    1. la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile;
    2. sono vietate l'esportazione e l'importazione di rifiuti urbani non pericolosi ai fini dello smaltimento, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali circoscritti a particolari situazioni e limitati nel tempo;
  13. luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
  14. discarica: un impianto adibito a smaltimento dei rifiuti, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45;
  15. deposito preliminare: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di stoccaggio di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B;
  16. messa in riserva: le attività di recupero consistenti nelle operazioni di stoccaggio di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;
  17. deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti nel rispetto delle norme tecniche fissate dalla Giunta provinciale. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o da colui che effettua lavori artigianali o di sostituzione di beni presso terzi o da attività di assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività;
  18. bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili;
  19. autosmaltimento: le attività di smaltimento di rifiuti effettuate nel luogo della loro produzione diverse dalle operazioni di cui ai punti D2, D8, D9, D13, D14 e D15 dell'allegato B;
  20. combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1, come RDF (Refuse Derived Fuel) di qualità normale, che viene recuperato, nel rispetto della gerarchia dei trattamenti possibili, dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorifico;
  21. combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1, come RDF (Refuse Derived Fuel) di qualità elevata;
  22. compost di qualità: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, agricoli e agroindustriali nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
  23. 4)
  24. olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici nonché quelli contenuti nei filtri usati.
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009 - Tutela delle acque, dell'aria e del suolo - gestione dei rifiuti - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente
massimeDelibera N. 189 del 26.01.2009 - Criteri per la classificazione di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, come sottoprodotti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 28.06.2002 - Tutela del suolo e disciplina dei rifiuti - diniego di importazione di rifiuti speciali di provenienza extraprovinciale
3)
La lettera c) dell'art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 16, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. La lettera c), così come modificata dalla L.P. 10 giugno 2008, n. 4, è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale del 30.11.2009, n. 315.
4)
L'art. 3, comma 1, lettera w), è stata abrogata dall'art. 31, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
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