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i) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 41)2)
La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 giugno 2006, n. 24.

Art. 14 (Obblighi dei produttori e dei detentori)

(1) Gli oneri relativi alle attività di recupero e smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti a un raccoglitore autorizzato o a un soggetto che effettua le operazioni individuate negli allegati B e C, dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

(2) Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi come segue:

  1. autosmaltimento dei rifiuti nel rispetto delle norme vigenti;
  2. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati;
  3. conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
  4. esportazione dei rifiuti nei casi consentiti dalla presente legge e con il procedimento previsto dal regolamento 259/93/CEE del Consiglio del 1° febbraio 1993, e successive modifiche.

(3) La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

  1. in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  2. in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto dal trasportatore il formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 19, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero abbia, alla scadenza del predetto termine, provveduto a dare comunicazione all'ufficio gestione rifiuti della mancata ricezione del formulario di identificazione dei rifiuti. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi. La Giunta provinciale fissa i casi nei quali il produttore deve inoltre ricevere il certificato di avvenuto smaltimento.
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