(1) Gli oneri relativi alle attività di recupero e smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti a un raccoglitore autorizzato o a un soggetto che effettua le operazioni individuate negli allegati B e C, dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
(2) Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi come segue:
(3) La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: