(1) Il piano provinciale di gestione dei rifiuti, che può essere ripartito nel piano per i rifiuti urbani e nel piano per i rifiuti speciali, costituisce il piano di settore di cui al punto IV. 4. 11. del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale, approvato con legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3, ed è approvato secondo le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Il piano provinciale di gestione dei rifiuti ha una durata di 10 anni.
(2) L'Agenzia provinciale, sentiti i soggetti interessati nonché gli enti territorialmente competenti, può effettuare modifiche e integrazioni non sostanziali del piano, fissate nel piano stesso, in deroga alla procedura di cui all'articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, salvo approvazione da parte della Giunta provinciale.