(1) I comuni effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani avviati al recupero e allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.
(2) I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare:
(3) I comuni e gli enti o le strutture da essi delegati o incaricati possono istituire anche servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali.