Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 2 gennaio 2007, n. 1.
(1) La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è stabilita per l'anno finanziario 2007 come segue:
(2) Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a 2.757.206 euro, è autorizzata come limite d'impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2024 incluso.