(1) La ripartizione provinciale competente provvede, direttamente o attraverso un'apposita convenzione con uno o più soggetti qualificati, a raccogliere e monitorare sistematicamente i dati riguardanti l'entità e la tipologia degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo effettuati da imprese e da altri soggetti di diritto pubblico e privato nonché gli indicatori circa l'efficienza e l'efficacia dei programmi e dei progetti di ricerca e innovazione realizzati nel territorio provinciale. 47)
(2) 48)
(3) I risultati del monitoraggio sono uno strumento utile alla Provincia per l'elaborazione delle proprie politiche strategiche di pianificazione e orientamento in materia di ricerca e innovazione. 49)
(4) La Provincia promuove inoltre l’accesso aperto ai risultati della ricerca e favorisce l’implementazione di sistemi digitali integrati per la diffusione pubblica della conoscenza nell’ambito della ricerca scientifica e dell’innovazione. Le iniziative di ricerca e innovazione finanziate o cofinanziate con fondi pubblici, e in particolare i risultati dei progetti e le relative pubblicazioni, possono essere rese accessibili anche attraverso portali pubblici dedicati. 50)
(5) Per consentire l’espletamento delle funzioni di cui ai precedenti commi, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, e all’articolo 4, comma 2, nonché i beneficiari di cui all’articolo 13, che direttamente, indirettamente o anche solo parzialmente fruiscono di contributi pubblici per la ricerca e l’innovazione, sono tenuti a conferire i dati e le informazioni relativi alle attività di ricerca e innovazione nel sistema di monitoraggio provinciale, secondo le prescrizioni della ripartizione provinciale competente ai sensi del comma 1. 51)
(6) La ripartizione provinciale competente effettua la valutazione dell'attività di ricerca scientifica sulla base dei dati e documenti forniti ai sensi del presente articolo ed elaborati nel sistema di monitoraggio della Provincia. Le modalità di raccolta, monitoraggio e valutazione di tali dati sono definite con regolamento di esecuzione. 52)
(7) Le funzioni di monitoraggio, di valutazione e di promozione dell’innovazione e della ricerca scientifica previste dalla presente legge possono essere svolte in collaborazione con gli enti strumentali della Provincia, sulla base di specifici accordi approvati dalla Giunta provinciale. Le attività possono svolgersi anche con il coinvolgimento di strutture provinciali oppure anche di soggetti esperti esterni, pubblici o privati. 53)