(1) La Provincia attua le azioni previste all’articolo 9 utilizzando i seguenti strumenti oppure combinazioni degli stessi:
(2) La Provincia può inoltre effettuare spese dirette e conferire appositi incarichi per l’attuazione di iniziative nel campo della divulgazione e della comunicazione scientifica nonché di campagne di sensibilizzazione ed eventi su tematiche inerenti alla ricerca scientifica. 27)