(1) L’assessore/L’assessora competente o gli assessori/le assessore competenti in materia istituiscono, d’intesa, il comitato tecnico nel quale sono nominate persone di comprovata qualificazione ed esperienza, di cui almeno una su proposta delle associazioni di imprenditori. Il comitato tecnico è composto da un massimo di sette componenti e resta in carica per cinque anni.
(2) Il comitato tecnico esprime pareri sui progetti presentati ai sensi della presente legge e individuati in base ai criteri di attuazione della stessa nonché, su richiesta della ripartizione competente, anche su specifici programmi di attività, iniziative e progetti straordinari presentati dai soggetti del Sistema provinciale della ricerca scientifica di cui all’articolo 3 della presente legge. Esso può essere integrato da ulteriori esperti per lo specifico settore, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza. 14)
(2/bis) Per lo svolgimento delle sue funzioni, il comitato tecnico ha la facoltà di avvalersi del parere di altri esperti qualificati non appartenenti all’Amministrazione provinciale, all’uopo incaricati dalla ripartizione provinciale competente. 15)
(3) Il comitato tecnico viene informato sul programma provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione.
(4) Il comitato tecnico si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti, che possono essere rappresentati dai propri sostituti. 16)
(5) Ai componenti delle consulte, comitati tecnici e delle altre commissioni, consigli e collegi, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione provinciale per le finalità di cui alla presente legge, è riconosciuta l’indennità prevista ai sensi della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6. La ripartizione provinciale competente è autorizzata, altresì, a sostenere spese di vitto e alloggio dei suddetti componenti per l’espletamento delle loro funzioni, nei limiti e alle condizioni vigenti per i dipendenti provinciali. 17)