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h) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 141)
Ricerca e innovazione

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 dicembre 2006, n. 52.

Art. 5 (Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione)

(1)  La Provincia costituisce la Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione.

(2)  Il compito della Consulta consiste nell'elaborazione di proposte di linee guida e di priorità per l'incentivazione della scienza e dell'innovazione, che verranno utilizzate per la redazione dei documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui all’articolo 6. 6)

(3)  La Consulta esprime un parere sui documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui all’articolo 6. 7)

(4)  La Consulta potrà presentare proposte per il rafforzamento del sistema - Alto Adige nell'ambito di cooperazioni internazionali nella ricerca e nella tecnologia. La Consulta potrà inoltre proporre interventi o programmi atti a promuovere l'attività di ricerca e di innovazione della Provincia.

(5)  La Consulta è composta da:

  1. il Presidente/la Presidente della Provincia;
  2. gli assessori/le assessore competenti per la ricerca scientifica e l'innovazione;
  3. una persona esperta su designazione della Libera Università di Bolzano;
  4. una persona esperta su designazione dell'Accademia Europea;
  5. una persona esperta su designazione del Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg;
  6. una persona esperta su designazione della NOI S.p.a.; 8)
  7. una persona esperta su designazione dell'Istituto per lo sviluppo economico della Camera di Commercio di Bolzano;
  8. una persona esperta su designazione dell'Istituto per la promozione dei lavoratori;
  9. quattro persone esperte su designazione delle organizzazioni dei diversi settori economici;
  10. due persone esperte su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;
  11. due persone esperte su designazione del Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige;
  12. quattro persone esperte su designazione della Giunta provinciale.

(6)  Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 5, lettere da c) a k), propongono per ogni nomina due persone. La Giunta provinciale sceglie i componenti della Consulta sulla base delle proposte pervenute.

(7)  Nella composizione della Consulta occorre garantire una rappresentanza equilibrata di genere. Chi ha diritto di proporre nominativi per una nomina deve sempre proporre sia una candidata sia un candidato.

(8)  La Consulta viene nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

(9)  La presidenza della Consulta viene assunta dal/dalla Presidente della Provincia oppure da un assessore/una assessora da questo/questa delegato/delegata.

(10)  La segreteria della Consulta viene affidata alla ripartizione competente per la ricerca scientifica e l'innovazione. 9)

(11)  La Consulta può emanare un proprio regolamento di gestione.

(12)  La Consulta viene informata sui programmi annuali e sull'attuazione di progetti di ricerca, di sviluppo e di trasferimento tecnologico, su programmi di creazione di cluster, sull'attuazione di programmi europei e su ogni altra attività che la Giunta provinciale riterrà utile per il conseguimento degli obiettivi individuati dagli strumenti di programmazione previsti dalla presente legge.

6)
L'art. 5, comma 2, è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
7)
L'art. 5, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 2, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
8)
La lettera f) dell'art. 5, comma 5, è stata prima sostituita dall'art. 26, comma 3, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21, e successivamente modificata dall'art. 38, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
9)
L'art. 10, comma 5, è stato così modificato dall'art. 2, comma 3, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
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