(1) L'entità degli aiuti concessi in base alla presente legge è stabilita con delibera della Giunta provinciale, che viene notificata alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Tali aiuti potranno essere erogati solo dopo la comunicazione dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea.59)