(1) Allo scopo di aumentare la concorrenzialità delle imprese, la Provincia favorisce un modello di sviluppo basato sulla cooperazione tecnologica e in particolare sulla formazione di cluster.
(2) A tale scopo la Provincia provvede ad individuare le procedure e i criteri di individuazione dei cluster nonché le linee di indirizzo per la definizione dei cluster tematici.
(3) Al fine di promuovere processi di aggregazione e cooperazione tra imprese, la Provincia concede aiuti per la realizzazione di cluster che abbiano la finalità di migliorare e rinnovare prodotti, servizi, processi produttivi e organizzativi o programmi di crescita dimensionale, nonché centri di competenza che possano stabilmente fornire servizi per la diffusione di innovazione tecnica e organizzativa alle imprese associate.
(4) La Giunta provinciale individua e censisce i centri di competenza di cui all'articolo 4 ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge.
(5) La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare tramite le scuole professionali all'istituzione, al finanziamento e alla gestione dei centri di competenza di cui all'articolo 4, anche mediante l'acquisto di quote di capitale.