(1) Per le finalità di cui all'articolo 1 e per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato è introdotto il "Marchio di qualità con indicazione d'origine", secondo l'allegato A. La dizione "Qualità" di cui all'allegato A può essere usata in diverse varianti linguistiche.5)
(2) Il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo.
(3) Il marchio di qualità risponde alle prescrizioni di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità 2001/C 252/03, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 252 del 12 settembre 2001, nonché al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. Gli elementi d'origine nel marchio di qualità vengono sostituiti a secondo della regione d'origine. 6)
(4) Il marchio è apposto sui prodotti che rispondono a criteri qualitativi determinati con riferimento ai metodi di produzione, alle loro caratteristiche e alla loro origine di cui all'articolo 24b, comma 3, lettera a), del regolamento 1999/1257/CE del Consiglio del 17 maggio 1999, e successive modifiche.
(5) Il marchio di qualità non viene utilizzato per prodotti contrassegnati dalla denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) Alto Adige.7)