(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad individuare le aree e ad acquisire, anche tramite espropri, immobili da destinare alla costruzione di strutture universitarie, secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente. È altresì autorizzata ad assumere le spese per l'affitto, la costruzione e l'adattamento, la manutenzione e l'arredamento di strutture universitarie e di strutture accessorie site in provincia di Bolzano, nonché a concedere in comodato a tali strutture beni immobili e mobili, compresi quelli di carattere sportivo, ricreativo e residenziale, o a concedere appositi finanziamenti.
(2) La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concorrere finanziariamente alla gestione della Libera Università di Bolzano o di altre strutture di alta formazione o di ricerca scientifica aventi sede nel territorio provinciale.
(2/bis) La Giunta provinciale è autorizzata a definire accordi programmatici pluriennali, nell'ambito dei finanziamenti per la gestione della Libera Università di Bolzano o di altre strutture di alta formazione o di ricerca scientifica aventi sede nel territorio provinciale; la relativa copertura viene stabilita con legge finanziaria annuale.34)
(3) La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere iniziative, attività e progetti concernenti l'attività didattica e la ricerca eseguiti, nell'interesse della Provincia, da università con sede nel territorio nazionale o in paesi dell'area culturale tedesca.35)