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e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 91)
Diritto allo studio universitario

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Art. 17 (Servizio di informazione)

(1)  Fatte salve le disposizioni di cui alla legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, e successive modifiche, a Bolzano e presso le sedi universitarie nel territorio nazionale o nei paesi dell'area culturale tedesca maggiormente frequentate da studentesse e da studenti altoatesini, possono essere istituiti servizi di informazione per studentesse e per studenti, con il compito di:

  1. fornire informazioni riguardo alle procedure di accesso alle università in Italia e all'estero e alla relativa offerta formativa, nonché sulla mobilità nazionale ed internazionale;
  2. collaborare con gli uffici scolastici competenti al fine di garantire una corretta informazione circa le modalità di accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;
  3. garantire una corretta e puntuale informazione e un supporto nelle procedure di riconoscimento dei titoli accademici e professionali stranieri.

(2)  Il servizio è garantito con personale proprio o tramite la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici e privati o con esperti esterni.

(3)  L'amministrazione provinciale può organizzare in Italia e nei paesi dell'area culturale tedesca iniziative e manifestazioni di informazione per le studentesse e per gli studenti nonché attività di aggiornamento per gli operatori del servizio ed assumere le relative spese, comprese quelle di vitto ed alloggio. Essa può, altresì, assumere le spese per l'acquisto, l'elaborazione e la realizzazione di materiale didattico e informativo, hard- e software compresi.

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