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a) Legge provinciale 19 ottobre 2004, n. 61)
Disposizioni in materia di sanatoria di violazioni edilizie

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1)

Pubblicata nel B.U. 2 novembre 2004, n. 44.

Art. 6 (Versamento dell'oblazione e del contributo di concessione)

(1) Presupposto per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria è il pagamento a titolo di oblazione della somma di cui all'allegato 2 nonché del contributo di concessione maggiorato.

(2) La parte del contributo di concessione commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione è dovuta nella misura stabilita dal comune nel regolamento sulla riscossione del contributo di urbanizzazione.

(3) La quota parte del contributo di concessione afferente al costo di costruzione corrisponde, per le opere esenti dal contributo sul costo di costruzione, al 150 per cento e, per le opere soggette al contributo sul costo di costruzione, al doppio dell'importo massimo del contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 75, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

(4) Qualora si tratti di opere che non formano cubatura ma esclusivamente superficie coperta e che in base alle disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono esenti sia dal contributo di urbanizzazione che dal contributo sul costo di costruzione, il contributo di concessione corrisponde all'importo pari al 2 per cento del costo di costruzione convenzionale per metro quadrato, determinato semestralmente dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 73, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

(5) Qualora si tratti di opere e modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume, è dovuto, a titolo di contributo di concessione, un importo fisso nella misura di 1.000,00 Euro.

(6) Per gli abusi edilizi consistenti nella trasformazione in via permanente di suolo inedificato è dovuto, a titolo di contributo di concessione, per ogni metro quadrato di area trasformata un importo pari all'1 per cento del costo di costruzione convenzionale, determinato semestralmente dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 73, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

(7) Per le opere ultimate prima dell' 1 settembre 1967 è dovuto, a titolo di contributo di concessione, il contributo di urbanizzazione determinato dal comune. Per le opere ultimate nel periodo che intercorre fra l'1 settembre 1967 e il 24 ottobre 1973, sono dovuti, a titolo di contributo di concessione, il contributo di urbanizzazione determinato dal comune e l'importo massimo del contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 75, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

(8) Qualora si tratti delle tipologie di abuso di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'allegato n. 1 che comportano un cambiamento di destinazione d'uso, dall'importo determinato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 7 possono essere detratti gli importi dei contributi di concessione già versati al comune per la stessa opera.

(9) Il versamento dei contributi di concessione deve essere effettuato in unica soluzione. La relativa attestazione va allegata alla domanda.

(10) L'oblazione può essere pagata in tre soluzioni. All'atto della presentazione della domanda deve essere allegata l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione costituente l'anticipazione.

(11) Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 1.700,00 euro, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra.

(12) L'importo residuo dell'oblazione deve essere versato per importi uguali; la seconda rata scade entro il 20 dicembre 2004, la terza rata entro il 30 dicembre 2004.

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