(1) - (3)2)
(4) L'esenzione di cui all'articolo 7/ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e, limitatamente agli autoveicoli di cui al comma 1 dell'articolo 7/ter, fino a quando i veicoli alimentati a gasolio possono essere immatricolati, in quanto dotati di filtro antiparticolato, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Per i proprietari di autoveicoli immatricolati prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'esenzione si applica per il pagamento della tassa relativa al primo periodo annuale d'imposta immediatamente successivo all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che facciano pervenire alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, apposita dichiarazione corredata di certificazione all'uopo rilasciata dal rivenditore.3)
(5) La disposizione di cui al comma 3 si applica a deccorrere dal 1° gennaio 2005.