(1) Gli esercenti, i preposti e gli operai devono prestare particolare attenzione nell’esecuzione dei lavori, secondo i dettami dell’arte e la scrupolosa osservanza delle norme di polizia mineraria e di quelle relative alla salute e sicurezza dei lavoratori.
(2) Gli esercenti devono mettere a disposizione dell’amministrazione provinciale tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
(3) Il personale tecnico addetto all’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.3)