(1) L’assessore provinciale competente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione, qualora l’esercente diffidato non ottemperi alle prescrizioni o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall’autorizzazione oppure dalle norme contenute in leggi, regolamenti o prescrizioni. Il relativo provvedimento è comunicato al titolare dell’autorizzazione, all’esercente e al comune competente per territorio.
(2) Il titolare dell’autorizzazione nonché l’esercente sono tenuti in solido a risarcire ogni danno a terzi derivante dall’esercizio della cava o della torbiera; in caso contrario, l’autorizzazione può essere sospesa fino al risarcimento dei danni.
(3) Qualora l’esercente non sia proprietario, usufruttuario o enfiteuta del suolo o loro avente causa a qualunque titolo, verificatisi i presupposti per pronunciare la sospensione di cui ai commi precedenti, uno di essi può chiedere il subingresso nell’autorizzazione, assumendosi tutti gli obblighi di legge e quelli derivanti dal provvedimento di autorizzazione.
(4) La Giunta provinciale può revocare in ogni momento l’autorizzazione per sopravvenute e motivate esigenze di pubblica utilità.3)