(1) Nel provvedimento di autorizzazione l’assessore provinciale competente stabilisce l’ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria che il richiedente è tenuto a prestare all’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, prima dell’inizio dei lavori, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di coltivazione, di sistemazione e di ripristino paesaggistico ambientale, per la possibilità dell’utilizzazione a fini agricoli e forestali nonché per risarcire i danni a terzi derivanti dall’esercizio della cava o della torbiera. Tale importo, che deve essere adeguato annualmente in base all’indice ISTAT, viene fissato su proposta della Conferenza di servizi in materia ambientale o del Comitato VIA in relazione al quantitativo autorizzato e alle difficoltà del ripristino ambientale e paesaggistico.
(2) In caso di escussione della cauzione prima dello svincolo finale, il titolare è tenuto a ripristinare il valore iniziale della cauzione.
(3) Lo svincolo della fideiussione o la restituzione del deposito cauzionale è da effettuarsi dopo che l’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, sentiti gli organi di cui all’articolo 4, comma 1, abbia accertato la conformità dei lavori eseguiti alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e nel relativo disciplinare.
(4) Qualora il titolare dell’autorizzazione non abbia provveduto a realizzare i relativi lavori entro i termini prescritti, il direttore della ripartizione provinciale competente può disporne l’esecuzione d’ufficio. Dopo aver acquisito almeno tre offerte, il direttore della ripartizione provinciale competente determina l’importo necessario per l’esecuzione dei lavori e dispone che tale importo venga prelevato dal deposito cauzionale e fatto confluire nel bilancio provinciale o che per tale importo venga escussa la fideiussione bancaria. Qualora l’importo del deposito cauzionale o quello garantito dalla fideiussione bancaria non dovesse coprire le spese necessarie per l’esecuzione dei lavori previsti, tutte le altre spese vanno a carico del titolare dell’autorizzazione.3)