(1) L’autorizzazione alla coltivazione di cui all’articolo 4 è personale. In caso di trasferimento del diritto di coltivazione, l’avente causa deve chiedere il subingresso nella titolarità dell’autorizzazione. Dal momento del trasferimento egli subentra in tutti gli obblighi stabiliti nel provvedimento originario.
(2) Fermi restando la titolarità dell’autorizzazione e gli obblighi previsti a carico del titolare, la coltivazione della cava e della torbiera può essere ceduta a terzi.
(3) Dopo la verifica della capacità tecnica ed economica degli interessati da parte dell’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, l’assessore provinciale competente autorizza la cessione dell’effettivo utilizzo.
(4) Il trasferimento dell’autorizzazione e ogni altra disposizione dell’assessore riguardanti la proroga, la sospensione, la decadenza o la revoca sono comunicati al comune territorialmente competente.3)