(1) La coltivazione delle cave e delle torbiere per l’utilizzazione delle sostanze minerali, la costruzione e l’esercizio dei relativi impianti fissi e mobili e delle infrastrutture, nonché l’utilizzo delle discariche di materiali di cava sono subordinati ad autorizzazione e si svolgono nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente. Il rilascio di detta autorizzazione deve avvenire tenendo conto delle attuali necessità di estrazione nonché di altre autorizzazioni eventualmente già rilasciate per la stessa zona.3)