(1) Il controllo sull’osservanza delle norme della presente legge è affidato a funzionari dell’amministrazione provinciale appositamente incaricati, agli organi di polizia mineraria, polizia forestale e polizia locale.
(2) Possono procedere all’accertamento delle infrazioni alla presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della Provincia, nonché gli organi di polizia mineraria, polizia forestale e polizia locale, nonché i funzionari dell’amministrazione provinciale a tal fine autorizzati dal Presidente della Provincia.
(3) Il personale incaricato di vigilare sull’osservanza della presente legge può accedere in qualsiasi momento alle aree interessate e procedere alle rilevazioni occorrenti e a tutti gli altri controlli necessari.3)