(1) Il titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di una cava o torbiera versa al comune nel cui territorio si svolge l’attività estrattiva un onere di coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi derivanti da tale attività e per l’uso delle risorse naturali. L’ammontare dell’onere e le modalità di pagamento sono determinati con decreto dell’assessore provinciale competente in accordo con il Consiglio dei Comuni. L'onere di coltivazione riscosso dai comuni deve essere utilizzato nel bilancio comunale prevalentemente per misure di compensazione ambientale. Questo onere sostituisce tutte le misure di compensazione ambientale previste da altre disposizioni normative. 3) 9)