(1) Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 16 e 17 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2003 la spesa complessiva di 80.000 euro, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con l'importo iscritto a tal fine sul fondo globale per nuovi provvedimenti legislativi nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 (unità previsionale di base 27115.00). La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.
(2) L'assessore provinciale alle finanze e bilancio è autorizzato ad adottare con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le conseguenti variazioni al bilancio 2003.