(1) Gli operatori già iscritti negli albi di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, sono iscritti d'ufficio nella corrispondente sezione dell'elenco degli operatori di cui all'articolo 4.
(2) Gli organismi di controllo già in precedenza autorizzati dalla Giunta provinciale ad operare sul territorio provinciale possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge, dandone semplice comunicazione scritta alla Ripartizione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
(3) La Ripartizione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 può tuttavia richiedere dati e documenti eventualmente ritenuti necessari per la verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge e dalla normativa ivi richiamata.
(4) Qualora venga accertata la presenza di irregolarità ai sensi dell'articolo 11, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 12.