(1) La Giunta provinciale può concedere alle associazioni operanti nel settore dell'agricoltura biologica, per le attività dimostrative, di ricerca, di formazione e di consulenza che riguardano tecniche di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici, contributi fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.