(1) Nell'ambito della competenza della Provincia autonoma di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza pubblica, la presente legge disciplina l'erogazione anticipata, al genitore o ad altro soggetto affidatario, delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.