Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 agosto 2003, n. 31.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, al fine di diffondere e commercializzare i prodotti tipici locali presso le aree di servizio lungo le principali arterie autostradali ricadenti nel territorio provinciale; i limiti di spesa per la partecipazione al capitale sociale, per una quota massima del 50 per cento del medesimo, saranno stabiliti con successivo provvedimento. 4)
(2) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre un aumento della partecipazione della Provincia al capitale della società SEL SpA, con sede a Bolzano, sino all'importo di 15 milioni di euro, tramite conferimento in natura di propri beni patrimoniale. Alle conseguenti variazioni compensative di bilancio si provvede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. 5)
Vedi l'art. 4, comma 4, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.