Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 agosto 2003, n. 31.
(1) La dotazione del fondo per investimenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, stabilita per l'anno finanziario 2003 con l'articolo 4 della legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1, è aumentata di 52.526.146,00 euro (Unità previsionale di base - U.P.B. - 26200).
(2) La dotazione del fondo perequativo, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2003 con l'articolo 4 della legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1, è diminuita di 426.146,00 euro (U.P.B. 26100).