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a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

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  1. Arsenico;
  2. cadmio;
  3. cromo totale;
  4. cromo esavalente;
  5. mercurio;
  6. nichel;
  7. piombo;
  8. rame;
  9. selenio;
  10. zinco;
  11. fenoli;
  12. oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera;
  13. solventi organici aromatici;
  14. solventi organici azotati;
  15. composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati);79)
  16. pesticidi fosforati;
  17. composti organici dello stagno;
  18. sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e pericolose per l'ambiente acquatico (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.80)

(1)  Per quanto riguarda gli scarichi in acque superficiali, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m3, per i parametri di cui sopra, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18, con l'atto di autorizzazione è possibile ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nell'allegato D, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali.81) 

  1. Per quanto riguarda gli scarichi in rete fognaria, purché sia garantito che lo scarico finale della rete fognaria rispetti i valori limite di emissione di cui agli allegati A, B e C, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, può fissare per i parametri della tabella di cui sopra, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, valori limite di emissione i cui valori di concentrazione superano quelli indicati nell'allegato E.

 

 

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.
79)
Il punto 15 dell'allegato H, nella versione tedesca è stato modificato dalla delibera della Giunta provinciale del 25 gennaio 2010, n. 108.
80)
Il punto 18 dell'allegato H è stato così sostituito dall'art. 14, comma 34, e dall'allegato n. 6 della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
81)
Il testo italiano della nota (1) dell'allegato H è stato così sostituito dall'art. 14, comma 35, e dall'allegato n. 6 della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
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